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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 164650" data-attributes="member: 41560"><p>Tempo fa anche io sono caduto nel tuo stesso sbaglio, cioè pensavo che siccome per contratti inferiori a 31 giorni non vi era obbligo di registrazione allora persisteva l'obbligo di presentare la cessione di fabbricato.</p><p>Non avevo però tenuto conto che tale obbligo c'è solo se si cede l'immobile per un periodo superiore ad un mese.</p><p>Quindi per locazioni inferiori ad un mese non vi è nessun obbligo per quanto riguarda la cessione di fabbricato. Indipendentemente se si registri il contratto o meno.</p><p><strong><em>Decreto Legge del 21 marzo 1978 n. 59:</em></strong></p><p><em>Articolo 12 [Comunicazioni del locatario di immobili]</em></p><p><em></em></p><p><em>Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, <u>per un tempo superiore a un mese</u>, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.</em></p><p></p><p>Resta invece, come già detto, l'obbligo della denuncia di ospitalità in caso di cittadini extracomunitari, entro le 48 ore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 164650, member: 41560"] Tempo fa anche io sono caduto nel tuo stesso sbaglio, cioè pensavo che siccome per contratti inferiori a 31 giorni non vi era obbligo di registrazione allora persisteva l'obbligo di presentare la cessione di fabbricato. Non avevo però tenuto conto che tale obbligo c'è solo se si cede l'immobile per un periodo superiore ad un mese. Quindi per locazioni inferiori ad un mese non vi è nessun obbligo per quanto riguarda la cessione di fabbricato. Indipendentemente se si registri il contratto o meno. [B][I]Decreto Legge del 21 marzo 1978 n. 59:[/I][/B] [I]Articolo 12 [Comunicazioni del locatario di immobili] Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, [U]per un tempo superiore a un mese[/U], l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.[/I] Resta invece, come già detto, l'obbligo della denuncia di ospitalità in caso di cittadini extracomunitari, entro le 48 ore. [/QUOTE]
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