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Cauzione a garanzia -Clausola di reintegro
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 139482" data-attributes="member: 7232"><p>Questo fondo non è da utilizzare per morosità ma per eventuali danni...., utile al riguardo una fideiussione bancaria.</p><p>Dalla L. 392/78</p><p>5. Inadempimento del conduttore.</p><p>Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.</p><p>11. Deposito cauzionale.</p><p>Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 139482, member: 7232"] Questo fondo non è da utilizzare per morosità ma per eventuali danni...., utile al riguardo una fideiussione bancaria. Dalla L. 392/78 5. Inadempimento del conduttore. Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. 11. Deposito cauzionale. Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. [/QUOTE]
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