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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 108566" data-attributes="member: 15253"><p>L'operato della banca è del tutto corretto.</p><p>L'art. 48, comma 3 del T.U. n. 346/90 dispone che:</p><p>"I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. (omissis)."</p><p>Pertanto l'informazione fornita dall'impiegata è stata precisa e opportuna, dato che, esistendo beni immobili nella successione, è obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione.</p><p>La falsa dichiarazione che potrebbe rendere alla banca (che non vi è obbligo di presentare la dichiarazione) sarebbe ben presto scoperta.</p><p>Il comma 5 dell'articolo sopra indicato prevede infatti che: "Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 108566, member: 15253"] L'operato della banca è del tutto corretto. L'art. 48, comma 3 del T.U. n. 346/90 dispone che: "I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. (omissis)." Pertanto l'informazione fornita dall'impiegata è stata precisa e opportuna, dato che, esistendo beni immobili nella successione, è obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione. La falsa dichiarazione che potrebbe rendere alla banca (che non vi è obbligo di presentare la dichiarazione) sarebbe ben presto scoperta. Il comma 5 dell'articolo sopra indicato prevede infatti che: "Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente". [/QUOTE]
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