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<blockquote data-quote="fausto manca" data-source="post: 108778" data-attributes="member: 15193"><p>Nemsis chiarisce bene la portata dell'art. 48, 3° comma del T.U. dell'imposta di successione e donazione ma mi sembra che ne tragga una conclusione errata: il debitere del defunto non può pagare i suoi debiti agli eredi se questi ultimi non hanno dimostrato di averli dichiarati all'A.D.E (salvo il caso di esenzione). Nel caso prospettato, invece, il defunto non aveva un credito verso la banca ma un debito ne consegue che non é tenuto ad indicarlo in denuncia di successione e la richiesta della banca é arbitraria, sempre che non si tratti di una incompressione. Soltanto nel caso l'entità dell'asse ereditario e il rapporto di parentela comportino il pagamento di imposta di successione, e in presenza di un ammontare elevato della passività nei confronti della banca, gli eredi avrebbero la convenienza di documentare tale debito al fine di riceverne un beneficio in sede di determinazione dell'imposta dovuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fausto manca, post: 108778, member: 15193"] Nemsis chiarisce bene la portata dell'art. 48, 3° comma del T.U. dell'imposta di successione e donazione ma mi sembra che ne tragga una conclusione errata: il debitere del defunto non può pagare i suoi debiti agli eredi se questi ultimi non hanno dimostrato di averli dichiarati all'A.D.E (salvo il caso di esenzione). Nel caso prospettato, invece, il defunto non aveva un credito verso la banca ma un debito ne consegue che non é tenuto ad indicarlo in denuncia di successione e la richiesta della banca é arbitraria, sempre che non si tratti di una incompressione. Soltanto nel caso l'entità dell'asse ereditario e il rapporto di parentela comportino il pagamento di imposta di successione, e in presenza di un ammontare elevato della passività nei confronti della banca, gli eredi avrebbero la convenienza di documentare tale debito al fine di riceverne un beneficio in sede di determinazione dell'imposta dovuta. [/QUOTE]
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