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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 336742" data-attributes="member: 35382"><p>Appunto!</p><p>Ed io li riscontrerei proprio negli ultimi paragrafi dell'articolo citato.</p><p></p><p><em>Solo una volta che tali diritti siano sorti e siano dunque nella disponibilità del conduttore possono essere oggetto di rinuncia, gratuita od onerosa.</em></p><p><em></em></p><p><em>La rinuncia preventiva all’indennità di avviamento, prevista in una clausola del contratto di locazione, è da ritenersi nulla ex art. 79 Legge 392 del 1978</em>.</p><p></p><p>Sarà un sofisma da inesperto, ma proprio perchè afferma che "solo una volta che tali diritti siano sorti" mi riconferma nell'idea che fin che non sono sorti, cioè fino a che non esiste il contratto, sia lecito da parte del locatore porre tale clausola, specificando che altrimenti non avrebbe stipulato il contratto.....</p><p></p><p>Mi sa però che la cosa non funzioni. Sembra che per i giudici la proprietà transitiva non sia applicabile</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 336742, member: 35382"] Appunto! Ed io li riscontrerei proprio negli ultimi paragrafi dell'articolo citato. [I]Solo una volta che tali diritti siano sorti e siano dunque nella disponibilità del conduttore possono essere oggetto di rinuncia, gratuita od onerosa. La rinuncia preventiva all’indennità di avviamento, prevista in una clausola del contratto di locazione, è da ritenersi nulla ex art. 79 Legge 392 del 1978[/I]. Sarà un sofisma da inesperto, ma proprio perchè afferma che "solo una volta che tali diritti siano sorti" mi riconferma nell'idea che fin che non sono sorti, cioè fino a che non esiste il contratto, sia lecito da parte del locatore porre tale clausola, specificando che altrimenti non avrebbe stipulato il contratto..... Mi sa però che la cosa non funzioni. Sembra che per i giudici la proprietà transitiva non sia applicabile [/QUOTE]
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