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Cedolare secca al 10%
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 190037" data-attributes="member: 15253"><p>I comuni devono essere quelli elencati nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1988, e cioè:</p><p>- quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e i comuni confinanti con gli stessi;</p><p>- gli altri comuni capoluogo di provincia;</p><p>oltre a quelli considerati ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, non compresi nei comuni di cui sopra.</p><p>Quando sarà in vigore la legge di conversione del D.L. n. 47/2014, la c.s. del 10% sarà applicabile, ex comma 2-<em>bis</em> dell'art. 9 del decreto-legge, anche per i contratti relativi a comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti (l'entrata in vigore di quella legge), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.</p><p>Si applica il 21% se non vi sono le condizioni per cui si applica il 10%. Attualmente il 19% non esiste.</p><p>La cedolare secca sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali. Evidentemente, la SRL immobiliare (come tutte le altre società, sia di capitale sia di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali) non è una persona fisica e quindi non può essere assoggettata all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.</p><p>Dunque, requisito per la possibilità di optare per il regime facoltativo, è che il locatore sia una persona fisica.</p><p>Altro requisito è che il locatore persona fisica non deve agire nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 190037, member: 15253"] I comuni devono essere quelli elencati nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1988, e cioè: - quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e i comuni confinanti con gli stessi; - gli altri comuni capoluogo di provincia; oltre a quelli considerati ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, non compresi nei comuni di cui sopra. Quando sarà in vigore la legge di conversione del D.L. n. 47/2014, la c.s. del 10% sarà applicabile, ex comma 2-[I]bis[/I] dell'art. 9 del decreto-legge, anche per i contratti relativi a comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti (l'entrata in vigore di quella legge), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Si applica il 21% se non vi sono le condizioni per cui si applica il 10%. Attualmente il 19% non esiste. La cedolare secca sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali. Evidentemente, la SRL immobiliare (come tutte le altre società, sia di capitale sia di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali) non è una persona fisica e quindi non può essere assoggettata all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Dunque, requisito per la possibilità di optare per il regime facoltativo, è che il locatore sia una persona fisica. Altro requisito è che il locatore persona fisica non deve agire nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni. [/QUOTE]
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