Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Cedolare secca: caso pratico..
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 124140" data-attributes="member: 17237"><p>Vedo di riepilogare correggendo le date perché mi sembra che ci sia un po' di confusione.</p><p>1) l'immobile è locato dal 1/1/2012 fino al 31/12/2012, giusto ?</p><p>2) a gennaio 2012 hai registrato il contratto con Siria, quindi così facendo hai già comunicato all'Agenzia delle Entrate che hai esercitato l'opzione per la cedolare secca;</p><p>3) a Giugno 2013 farai la dichiarazione dei redditi per il 2012, ma gli acconti di cui parli si riferiscono ai redditi 2013, non a quelli 2012.</p><p>Pertanto, se nel 2012 hai locato l'immobile con cedolare secca per tutto l'anno e non hai versato acconti, a Giugno 2013 dovrai versare <strong>innanzitutto il saldo per il 2012</strong>, ovvero il 21% (o il 19% se trattasi di contratto agevolato) dei canoni incassati nel 2012, <strong>più il primo acconto dei canoni che hai incassato o incasserai nel 2013</strong>. Invece <strong>il secondo acconto lo verserai a Novembre 2013</strong>.</p><p>Il versamento dell’acconto, pari al 95 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a euro 257,52 e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:</p><p>- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;</p><p>- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.</p><p>Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95 per cento della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito.</p><p>Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera euro 51,65. </p><p>La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 124140, member: 17237"] Vedo di riepilogare correggendo le date perché mi sembra che ci sia un po' di confusione. 1) l'immobile è locato dal 1/1/2012 fino al 31/12/2012, giusto ? 2) a gennaio 2012 hai registrato il contratto con Siria, quindi così facendo hai già comunicato all'Agenzia delle Entrate che hai esercitato l'opzione per la cedolare secca; 3) a Giugno 2013 farai la dichiarazione dei redditi per il 2012, ma gli acconti di cui parli si riferiscono ai redditi 2013, non a quelli 2012. Pertanto, se nel 2012 hai locato l'immobile con cedolare secca per tutto l'anno e non hai versato acconti, a Giugno 2013 dovrai versare [B]innanzitutto il saldo per il 2012[/B], ovvero il 21% (o il 19% se trattasi di contratto agevolato) dei canoni incassati nel 2012, [B]più il primo acconto dei canoni che hai incassato o incasserai nel 2013[/B]. Invece [B]il secondo acconto lo verserai a Novembre 2013[/B]. Il versamento dell’acconto, pari al 95 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a euro 257,52 e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95 per cento della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito. Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera euro 51,65. La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Cedolare secca: caso pratico..
Alto