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Cedolare secca e coproprietari con redditi dissimili
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<blockquote data-quote="Tapinaz" data-source="post: 51243" data-attributes="member: 4985"><p>La tassa di registro la paghi a tuo nome, anche nel caso di risoluzione. Quest'anno devi pagare, a titolo di acconto, l'85% di quanto dovuto. </p><p>Esempio affitto: 5000 : 2 (perchè uno fa la cedolare e l'altro no)= tu, su 2500 calcoli il 21% = 525 x 85% = 446,25 di cui la 1a rata entro il 16 giugno (40% di 446) e la 2a rata a dicembre (60% di 446).</p><p>Se prima di dicembre l'inquilino se ne va calcolerai la 2a rata in funzione dell'effettivo canone incassato.</p><p>Nel 2012, nella dichiarazione UNICO faria il saldo.</p><p></p><p></p><p>Comunque, ti riporto le istruzioni dell'Agenzia delle entrate:</p><p></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento IRPEF (acconto e saldo).</em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.</em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto IRPEF, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui: </em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse </em></strong></p><p><strong><em>la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011. </em></strong></p><p><strong><em>L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare: </em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno </em></strong></p><p><strong><em>l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre. </em></strong></p><p><strong><em>L’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre. </em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente. </em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tapinaz, post: 51243, member: 4985"] La tassa di registro la paghi a tuo nome, anche nel caso di risoluzione. Quest'anno devi pagare, a titolo di acconto, l'85% di quanto dovuto. Esempio affitto: 5000 : 2 (perchè uno fa la cedolare e l'altro no)= tu, su 2500 calcoli il 21% = 525 x 85% = 446,25 di cui la 1a rata entro il 16 giugno (40% di 446) e la 2a rata a dicembre (60% di 446). Se prima di dicembre l'inquilino se ne va calcolerai la 2a rata in funzione dell'effettivo canone incassato. Nel 2012, nella dichiarazione UNICO faria il saldo. Comunque, ti riporto le istruzioni dell'Agenzia delle entrate: [B][I] La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento IRPEF (acconto e saldo). Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto IRPEF, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui: la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011. L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare: l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre. L’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre. A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente. [/I][/B] [/QUOTE]
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