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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 116240" data-attributes="member: 17237"><p>Certo, devi protocollare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso citando gli estremi del versamento (meglio allegare copie del F23) in carta semplice.</p><p>Il termine di decadenza, per le imposte di registro, è di 36 mesi dal versamento.</p><p></p><p><em>L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.</em></p><p><em></em></p><p><em>Possono verificarsi tre ipotesi:</em></p><p><em></em></p><p><em>1) la domanda è accolta </em></p><p><em>2) la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto) </em></p><p><em>3) l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria). </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 116240, member: 17237"] Certo, devi protocollare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso citando gli estremi del versamento (meglio allegare copie del F23) in carta semplice. Il termine di decadenza, per le imposte di registro, è di 36 mesi dal versamento. [I]L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite. Possono verificarsi tre ipotesi: 1) la domanda è accolta 2) la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto) 3) l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria). [/I] [/QUOTE]
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