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Cedolare secca - Obbligo della raccomandata al locatore con nuovo contratto
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 65259" data-attributes="member: 17237"><p>No, ma guarda che l'interpello l'ho fatto <strong>PRIMA</strong> che uscisse la circolare, pertanto hanno atteso proprio di essere loro a stabilire l'invalidità della raccomandata a mano per auto-citarsi.</p><p></p><p>Altra cosa. La sentenza della Cassazione a cui tu ti riferisci riguarda <strong>la "forma" in un caso specifico</strong>, ovvero nella disdetta del contratto di locazione. Non essendo prevista per legge la nullità della disdetta se non comunicata tramite raccomandata a.r., la Cassazione ha sentenziato che qualsiasi altra forma va bene purché la disdetta sia portata a conoscenza della controparte in maniera idonea. Per tale motivo, in questo caso e solo in questo caso, la raccomandata a mano va bene.</p><p>Tale sentenza non si può però automaticamente ricondurre ad altri casi e ad altre disposizioni legislative.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 65259, member: 17237"] No, ma guarda che l'interpello l'ho fatto [B]PRIMA[/B] che uscisse la circolare, pertanto hanno atteso proprio di essere loro a stabilire l'invalidità della raccomandata a mano per auto-citarsi. Altra cosa. La sentenza della Cassazione a cui tu ti riferisci riguarda [B]la "forma" in un caso specifico[/B], ovvero nella disdetta del contratto di locazione. Non essendo prevista per legge la nullità della disdetta se non comunicata tramite raccomandata a.r., la Cassazione ha sentenziato che qualsiasi altra forma va bene purché la disdetta sia portata a conoscenza della controparte in maniera idonea. Per tale motivo, in questo caso e solo in questo caso, la raccomandata a mano va bene. Tale sentenza non si può però automaticamente ricondurre ad altri casi e ad altre disposizioni legislative. [/QUOTE]
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