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Cedolare secca sugli affitti - breve guida
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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 52275" data-attributes="member: 17237"><p>Bene, dopo 12 giorni hanno risposto al mio quesito (vedi 2 post prima).</p><p></p><p><em>"Gentile contribuente, il punto 1.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07/04/2011 dispone che "il locatore, ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente". La rinuncia, come espressamente previsto dal citato Provvedimento, deve essere comunicata con lettera raccomandata e, pertanto, non può essere sostituita con l'inserimento di una clausola nel contratto di locazione. Nel Provvedimento, inoltre, non è indicata espressamente la modalità di consegna della lettera raccomandata. In considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti con documenti di prassi in merito al regime della cedolare secca e che tramite questo servizio di posta elettronica non è possibile fornire interpretazioni normative, La invitiamo a riproporre il quesito rivolgendoSi agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate o utilizzando l'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 212/2000. Distinti saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi."</em></p><p><em></em></p><p>Direi che la risposta al quesito 1 (clausola nel contratto) è negativa come c'era da spettarsi.</p><p>La risposta al quesito 2 (validità della raccomandata a mano) è una non-risposta, nel senso che rimanda ad altro istituto per rivolgere all'Agenzia delle Entrate domande che comportino pareri vincolanti.</p><p>A questo punto faremo pure l'interpello, perché no ?</p><p>Però mi chiedo a cosa serva questo servizio se poi le risposte che necessitano in tempi brevi non si azzardano a fornirle. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/symbols/grey_question.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":domanda:" title="Domanda :domanda:" data-shortname=":domanda:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 52275, member: 17237"] Bene, dopo 12 giorni hanno risposto al mio quesito (vedi 2 post prima). [I]"Gentile contribuente, il punto 1.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07/04/2011 dispone che "il locatore, ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente". La rinuncia, come espressamente previsto dal citato Provvedimento, deve essere comunicata con lettera raccomandata e, pertanto, non può essere sostituita con l'inserimento di una clausola nel contratto di locazione. Nel Provvedimento, inoltre, non è indicata espressamente la modalità di consegna della lettera raccomandata. In considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti con documenti di prassi in merito al regime della cedolare secca e che tramite questo servizio di posta elettronica non è possibile fornire interpretazioni normative, La invitiamo a riproporre il quesito rivolgendoSi agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate o utilizzando l'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 212/2000. Distinti saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi RomaContact CenterIL DIRETTOREAngela Davoli Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi." [/I] Direi che la risposta al quesito 1 (clausola nel contratto) è negativa come c'era da spettarsi. La risposta al quesito 2 (validità della raccomandata a mano) è una non-risposta, nel senso che rimanda ad altro istituto per rivolgere all'Agenzia delle Entrate domande che comportino pareri vincolanti. A questo punto faremo pure l'interpello, perché no ? Però mi chiedo a cosa serva questo servizio se poi le risposte che necessitano in tempi brevi non si azzardano a fornirle. :?: [/QUOTE]
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