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Cedolare secca sugli affitti - breve guida
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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 52410" data-attributes="member: 22366"><p>Mi posso sbagliare, ma secondo me questa sarà la risposta delle Entrate che puoi aspettarti:</p><p></p><p><em>Gentile contribuente,</em></p><p><em>siamo spiacenti di comunicarLe che l'interpretazione da Lei proposta non è contemplata dall'art.3, comma 11. del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23. Di inefficacia dell'opzione, in caso di mancata comunicazione preventiva al conduttore di locali concessi in locazione abitativa, tratta anche, esplicitamente, l'art.1, comma 1.5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011. La lettera raccomandata può essere inviata senza ricevuta di ritorno, ma la consegna a mano di una lettera poi firmata dal conduttore per ricevuta, non è contemplata dalla norma. Per cui, anche solo a titolo prudenziale, Le suggeriamo, in attesa di chiarimenti che dovrebbero essere emanati a breve, di procedere comunque all'invio della lettera raccomandata.</em></p><p></p><p></p><p>Ora, sia funzionari dele Entrate che i mezzi di informazione concordano su una cosa: "<strong>l'invio della raccomandata è inderogabile</strong>". In realtà, a leggere attentamente le documentazione di riferimento finora prodotta, nè il Provv. Ag. delle entrate del 7 aprile scorso, né il D.Lgs 23/11 usano il termine "invio", bensì usano il verbo "comunicare".</p><p></p><p>Nel Provvedimento si legge: "Il locatore, ai sensi del comma 11 dell'art.3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n°23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a <strong>comunicare</strong> preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia ecc. ecc.".</p><p></p><p>Il comma 11 del Decreto così recita: "L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva <strong>comunicazione</strong> al conduttore con lettera raccomandata ecc. ecc."</p><p></p><p>Perciò, perchè mai la comunicazione non può essere consegnata a mani del conduttore e da questi sottoscritta in segno di ricevuta?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 52410, member: 22366"] Mi posso sbagliare, ma secondo me questa sarà la risposta delle Entrate che puoi aspettarti: [I]Gentile contribuente, siamo spiacenti di comunicarLe che l'interpretazione da Lei proposta non è contemplata dall'art.3, comma 11. del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23. Di inefficacia dell'opzione, in caso di mancata comunicazione preventiva al conduttore di locali concessi in locazione abitativa, tratta anche, esplicitamente, l'art.1, comma 1.5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011. La lettera raccomandata può essere inviata senza ricevuta di ritorno, ma la consegna a mano di una lettera poi firmata dal conduttore per ricevuta, non è contemplata dalla norma. Per cui, anche solo a titolo prudenziale, Le suggeriamo, in attesa di chiarimenti che dovrebbero essere emanati a breve, di procedere comunque all'invio della lettera raccomandata.[/I] Ora, sia funzionari dele Entrate che i mezzi di informazione concordano su una cosa: "[B]l'invio della raccomandata è inderogabile[/B]". In realtà, a leggere attentamente le documentazione di riferimento finora prodotta, nè il Provv. Ag. delle entrate del 7 aprile scorso, né il D.Lgs 23/11 usano il termine "invio", bensì usano il verbo "comunicare". Nel Provvedimento si legge: "Il locatore, ai sensi del comma 11 dell'art.3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n°23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a [B]comunicare[/B] preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia ecc. ecc.". Il comma 11 del Decreto così recita: "L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva [B]comunicazione[/B] al conduttore con lettera raccomandata ecc. ecc." Perciò, perchè mai la comunicazione non può essere consegnata a mani del conduttore e da questi sottoscritta in segno di ricevuta? [/QUOTE]
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