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Cedolare secca sulle locazioni : istruzioni per l' uso.
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 47808" data-attributes="member: 7232"><p><strong><span style="font-size: 12px">A</span></strong> E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. </p><p>La cedolare secca, in pratica, sostituisce:</p><p>· l’IRPEF e le relative addizionali </p><p>· l’imposta di registro </p><p>· l’imposta di bollo. </p><p>E ancora:</p><p>· l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione </p><p>· l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto </p><p>Attenzione: resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione</p><p><strong><span style="font-size: 12px">B</span></strong> Contribuenti interessati </p><p>Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.</p><p>L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. </p><p>Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.</p><p>Contitolarità</p><p>In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. </p><p>I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">C</span></strong> Requisiti degli immobili per esercitare l'opzione</p><p>L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all’abitazione.</p><p>Sono interessate, quindi, soltanto:</p><p>· le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) </p><p>· le relative pertinenze (solo se locate insieme all’abitazione). </p><p>La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">D</span></strong> Contratti misti</p><p>In presenza di contratti misti, cioè che si riferiscono sia a unità immobiliari a uso abitativo per le quali si è optato per la cedolare secca sia ad altri immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata:</p><p>· sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione </p><p>· sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente. </p><p><strong><span style="font-size: 12px">E</span></strong> Comunicazione al conduttore (affittuario)</p><p>Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).</p><p>La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. </p><p><strong><span style="font-size: 12px">F</span></strong> Come si calcola l'imposta sostitutiva</p><p>L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.</p><p>E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:</p><p>· nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia </p><p>· nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) </p><p>Come si versa </p><p><strong><span style="font-size: 12px">G</span></strong> La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento IRPEF (acconto e saldo).</p><p>Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.</p><p>Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto IRPEF, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’imposta dovuta è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:</p><p>· la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse </p><p>· la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011. </p><p>L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare:</p><p>· l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno </p><p>· l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre. </p><p>L’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre.</p><p>A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare pagata nell’anno precedente.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">H</span></strong> Come si esercita l'opzione </p><p>Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria - pdf (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69 - pdf.</p><p>Modello semplificato Siria</p><p>Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se:</p><p>· il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre </p><p>· tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca </p><p>· si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre </p><p>· tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita </p><p>· il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione. </p><p>Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. </p><p>Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza.</p><p>Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. </p><p><strong><span style="font-size: 12px">I</span></strong> Modello 69</p><p>Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc. </p><p>Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. </p><p>Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">L</span></strong> Durata dell'opzione</p><p>L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.</p><p>Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.</p><p>La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. </p><p>Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">M</span></strong> Effetti della cedolare sul reddito</p><p>Il reddito assoggettato a cedolare:</p><p>· è escluso dal reddito complessivo </p><p>· sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni </p><p>· il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico). </p><p><strong><span style="font-size: 12px">N</span></strong> Disciplina transitoria per l'anno 2011</p><p>La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011, anche se scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima del 7 aprile 2011.</p><p>Per i contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima del 7 aprile 2011, nonché per i contratti ancora in corso al 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stata effettuato il pagamento dell’imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell’anno 2012.</p><p>Non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare secca, ove dovuto. </p><p>L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011. </p><p>Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli.</p><p>Per i contrati prorogati per i quali il termine per il pagamento dell’imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita con il modello 69 - pdf .</p><p>In considerazione dell’entrata in vigore il 7 aprile della nuova disciplina normativa, tenuto conto dell’art. 3 della l. 212/2000, al fine di consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, sono previsti specifici termini per la registrazione e l’esercizio dell’opzione. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011. </p><p>In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro, l’opzione per la cedolare secca si può esprimere entro il termine di versamento dell’imposta di registro per la risoluzione, mediante il modello 69, e ha effetto per l’applicazione della cedolare secca relativa all’anno 2011.</p><p>L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e il locatore è tenuto al versamento dell’acconto, se dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011. </p><p><strong><span style="font-size: 12px">O</span></strong> Modello e istruzioni Cedolare secca contratto di locazione</p><p> </p><p>Modello Siria - pdf(Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca)</p><p> </p><p>Istruzioni per la compilazione del modello Siria - pdf</p><p> </p><p>Modello 69 - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - pdf </p><p> </p><p>Istruzioni per la compilazione del modello 69 - pdf </p><p>Compilazione e invio</p><p><strong><span style="font-size: 12px">P</span></strong> Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di compilazione e i software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del "file" creato.</p><p>Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative:</p><p>1. alla modalità di presentazione telematica </p><p>2. al software di compilazione e/o controllo messo a disposizione dall’Agenzia </p><p>3. all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel (è necessario registrarsi ai servizi telematici). </p><p><strong><span style="font-size: 12px">Q</span></strong> Informazioni sulla presentazione telematica</p><p>Per accedere ai servizi web è necessario registrarsi ai servizi telematici.</p><p>E’ possibile presentare online varie tipologie di documenti attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p><p>Per la trasmissione occorre effettuare alcune operazioni preliminari, comuni a tutte le tipologie di documenti.</p><p>Passo n. 1: Compilare i documenti</p><p>Per presentare un documento in via telematica è necessario utilizzare un prodotto che consenta di compilarlo in formato elettronico. E’ comunque possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul mercato. In questo caso è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni dell’Agenzia per i vari modelli telematici, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità. </p><p>Passo n. 2: Preparare il file da inviare</p><p>Completata la compilazione del documento, prima di procedere all'invio, è necessario aggiungere alcune informazioni che consentono di verificare la provenienza dei dati e di trasformare la rappresentazione dei dati stessi in modo che possano essere letti soltanto dall'Agenzia delle Entrate (autenticazione). A tal fine è necessario utilizzare un'apposita applicazione (“File internet” per gli utenti abilitati a Fisconline ed “Entratel” per gli abilitati al servizio). </p><p>Passo n. 3: Inviare il documento</p><p>Per inviare il file così preparato (autenticato) occorre accedere alla sezione Servizi per – Invio, allegare il file e premere il bottone OK. L'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio. </p><p>Attenzione</p><p>L'attribuzione del protocollo al file inviato non assicura che la presentazione sia effettivamente avvenuta. E’ comunque necessario verificare l'esito della trasmissione visualizzando la ricevuta.</p><p>Passo n. 4: Visualizzare e stampare le ricevute</p><p>Per verificare l'esito della trasmissione, occorre accedere alla sezione Ricevute, dove per ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. In particolare, per ogni documento trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono, invece, scaricare il file contenente le ricevute sulla loro postazione di lavoro ed elaborare il file con l'applicazione Entratel. </p><p>Attenzione</p><p>Le comunicazioni di avvenuta presentazione e le ricevute di scarto possono essere visualizzate soltanto da chi ha "autenticato" il file.</p><p><strong><span style="font-size: 12px">R</span></strong> Ricevute: istruzioni (specifiche tecniche) per i produttori di software</p><p>Tracciato - zip relativo ai documenti diversi dalle dichiarazioni e dai contratti di locazione (aggiornato al 21 settembre 2007). </p><p><strong><span style="font-size: 12px">S</span></strong> Software di compilazione</p><p>Il software di compilazione sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2011</p><p>Invio del file</p><p>Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici.</p><p>Il servizio consente la presentazione telematica di qualsiasi documento già precedentemente compilato in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate fornisce i software di compilazione ma è comunque possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul mercato; in questo caso è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni fornite dall’Agenzia, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità.</p><p>Accedi al servizio </p><p><strong><span style="font-size: 12px">T</span></strong> Ricevute</p><p>Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici.</p><p>Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione “Ricevute”. Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul loro computer ed elaborarlo con l'applicazione Entratel.</p><p>Accedi al servizio </p><p><strong><span style="font-size: 12px">U</span></strong> Normativa e prassi</p><p> </p><p>Articolo 3 del decreto legislativo 23/2011 - pdf - Cedolare secca sugli affitti</p><p> </p><p>Provvedimento del 7/04/2011 - pdf - Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l' esercizio dell' opzione (Pubblicato il 7/04/2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) </p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/rZDNboMwEISfJS_ArrH56dH8lDgUVwVCiS8RRFUEKQmqUCz89KW99UB76c5xNTPfLihYdG3u3bmZutu1eYcalHsM8FkWpV3Ecp8EKHgiK0E5TVIXXqFGdiz6eRTmYvLe5KmMTnPZCp1FsclwTLM-0VOUywKnNGs5FvGUyQ-B6D-Q6vEl5uEctma_WboOq11Y2X-Q7EB17WDp02ChRREZMuqj4xGHMrZwql_83-lfe1wZjiC3t-ENDqC8VYqQQfmP__h5EaO2y4jrEkI9pB7UYQDjcH9ydltNfL35BHCYlZE!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Cedolare+secca+contratto+di+locazione/Scheda+informativa+Cedolare+secca/" target="_blank">Agenzia delle Entrate - Cedolare secca contratto di locazione - Scheda informativa</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 47808, member: 7232"] [B][SIZE="3"]A[/SIZE][/B] E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. La cedolare secca, in pratica, sostituisce: · l’IRPEF e le relative addizionali · l’imposta di registro · l’imposta di bollo. E ancora: · l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione · l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto Attenzione: resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione [B][SIZE="3"]B[/SIZE][/B] Contribuenti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali. Contitolarità In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. [B][SIZE="3"]C[/SIZE][/B] Requisiti degli immobili per esercitare l'opzione L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all’abitazione. Sono interessate, quindi, soltanto: · le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) · le relative pertinenze (solo se locate insieme all’abitazione). La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni. [B][SIZE="3"]D[/SIZE][/B] Contratti misti In presenza di contratti misti, cioè che si riferiscono sia a unità immobiliari a uso abitativo per le quali si è optato per la cedolare secca sia ad altri immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata: · sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione · sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente. [B][SIZE="3"]E[/SIZE][/B] Comunicazione al conduttore (affittuario) Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario). La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. [B][SIZE="3"]F[/SIZE][/B] Come si calcola l'imposta sostitutiva L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: · nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia · nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) Come si versa [B][SIZE="3"]G[/SIZE][/B] La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento IRPEF (acconto e saldo). Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto IRPEF, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’imposta dovuta è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui: · la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse · la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011. L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare: · l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno · l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre. L’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre. A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare pagata nell’anno precedente. [B][SIZE="3"]H[/SIZE][/B] Come si esercita l'opzione Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria - pdf (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69 - pdf. Modello semplificato Siria Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se: · il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre · tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca · si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre · tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita · il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione. Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. [B][SIZE="3"]I[/SIZE][/B] Modello 69 Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc. Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. [B][SIZE="3"]L[/SIZE][/B] Durata dell'opzione L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive. [B][SIZE="3"]M[/SIZE][/B] Effetti della cedolare sul reddito Il reddito assoggettato a cedolare: · è escluso dal reddito complessivo · sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni · il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico). [B][SIZE="3"]N[/SIZE][/B] Disciplina transitoria per l'anno 2011 La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011, anche se scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima del 7 aprile 2011. Per i contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima del 7 aprile 2011, nonché per i contratti ancora in corso al 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stata effettuato il pagamento dell’imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell’anno 2012. Non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare secca, ove dovuto. L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011. Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli. Per i contrati prorogati per i quali il termine per il pagamento dell’imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita con il modello 69 - pdf . In considerazione dell’entrata in vigore il 7 aprile della nuova disciplina normativa, tenuto conto dell’art. 3 della l. 212/2000, al fine di consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, sono previsti specifici termini per la registrazione e l’esercizio dell’opzione. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011. In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro, l’opzione per la cedolare secca si può esprimere entro il termine di versamento dell’imposta di registro per la risoluzione, mediante il modello 69, e ha effetto per l’applicazione della cedolare secca relativa all’anno 2011. L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e il locatore è tenuto al versamento dell’acconto, se dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011. [B][SIZE="3"]O[/SIZE][/B] Modello e istruzioni Cedolare secca contratto di locazione Modello Siria - pdf(Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca) Istruzioni per la compilazione del modello Siria - pdf Modello 69 - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - pdf Istruzioni per la compilazione del modello 69 - pdf Compilazione e invio [B][SIZE="3"]P[/SIZE][/B] Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di compilazione e i software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del "file" creato. Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative: 1. alla modalità di presentazione telematica 2. al software di compilazione e/o controllo messo a disposizione dall’Agenzia 3. all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel (è necessario registrarsi ai servizi telematici). [B][SIZE="3"]Q[/SIZE][/B] Informazioni sulla presentazione telematica Per accedere ai servizi web è necessario registrarsi ai servizi telematici. E’ possibile presentare online varie tipologie di documenti attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione occorre effettuare alcune operazioni preliminari, comuni a tutte le tipologie di documenti. Passo n. 1: Compilare i documenti Per presentare un documento in via telematica è necessario utilizzare un prodotto che consenta di compilarlo in formato elettronico. E’ comunque possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul mercato. In questo caso è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni dell’Agenzia per i vari modelli telematici, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità. Passo n. 2: Preparare il file da inviare Completata la compilazione del documento, prima di procedere all'invio, è necessario aggiungere alcune informazioni che consentono di verificare la provenienza dei dati e di trasformare la rappresentazione dei dati stessi in modo che possano essere letti soltanto dall'Agenzia delle Entrate (autenticazione). A tal fine è necessario utilizzare un'apposita applicazione (“File internet” per gli utenti abilitati a Fisconline ed “Entratel” per gli abilitati al servizio). Passo n. 3: Inviare il documento Per inviare il file così preparato (autenticato) occorre accedere alla sezione Servizi per – Invio, allegare il file e premere il bottone OK. L'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio. Attenzione L'attribuzione del protocollo al file inviato non assicura che la presentazione sia effettivamente avvenuta. E’ comunque necessario verificare l'esito della trasmissione visualizzando la ricevuta. Passo n. 4: Visualizzare e stampare le ricevute Per verificare l'esito della trasmissione, occorre accedere alla sezione Ricevute, dove per ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. In particolare, per ogni documento trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono, invece, scaricare il file contenente le ricevute sulla loro postazione di lavoro ed elaborare il file con l'applicazione Entratel. Attenzione Le comunicazioni di avvenuta presentazione e le ricevute di scarto possono essere visualizzate soltanto da chi ha "autenticato" il file. [B][SIZE="3"]R[/SIZE][/B] Ricevute: istruzioni (specifiche tecniche) per i produttori di software Tracciato - zip relativo ai documenti diversi dalle dichiarazioni e dai contratti di locazione (aggiornato al 21 settembre 2007). [B][SIZE="3"]S[/SIZE][/B] Software di compilazione Il software di compilazione sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2011 Invio del file Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici. Il servizio consente la presentazione telematica di qualsiasi documento già precedentemente compilato in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate fornisce i software di compilazione ma è comunque possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul mercato; in questo caso è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni fornite dall’Agenzia, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità. Accedi al servizio [B][SIZE="3"]T[/SIZE][/B] Ricevute Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi telematici. Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione “Ricevute”. Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web. Gli utenti Entratel devono scaricare il file con le ricevute sul loro computer ed elaborarlo con l'applicazione Entratel. Accedi al servizio [B][SIZE="3"]U[/SIZE][/B] Normativa e prassi Articolo 3 del decreto legislativo 23/2011 - pdf - Cedolare secca sugli affitti Provvedimento del 7/04/2011 - pdf - Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l' esercizio dell' opzione (Pubblicato il 7/04/2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) [url=http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/rZDNboMwEISfJS_ArrH56dH8lDgUVwVCiS8RRFUEKQmqUCz89KW99UB76c5xNTPfLihYdG3u3bmZutu1eYcalHsM8FkWpV3Ecp8EKHgiK0E5TVIXXqFGdiz6eRTmYvLe5KmMTnPZCp1FsclwTLM-0VOUywKnNGs5FvGUyQ-B6D-Q6vEl5uEctma_WboOq11Y2X-Q7EB17WDp02ChRREZMuqj4xGHMrZwql_83-lfe1wZjiC3t-ENDqC8VYqQQfmP__h5EaO2y4jrEkI9pB7UYQDjcH9ydltNfL35BHCYlZE!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Cedolare+secca+contratto+di+locazione/Scheda+informativa+Cedolare+secca/]Agenzia delle Entrate - Cedolare secca contratto di locazione - Scheda informativa[/url] [/QUOTE]
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