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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 397315" data-attributes="member: 57767"><p>Vedi la Risoluzione 34/2020 dell' Agenzia delle Entrate, in cui ritratta quanto sostenuto in precedenza in due documenti di prassi e si allinea all'indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza 29164/2019).</p><p>La risoluzione 303/2008, l’Agenzia aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.</p><p>La Risoluzione 340/2008, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 397315, member: 57767"] Vedi la Risoluzione 34/2020 dell' Agenzia delle Entrate, in cui ritratta quanto sostenuto in precedenza in due documenti di prassi e si allinea all'indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza 29164/2019). La risoluzione 303/2008, l’Agenzia aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. La Risoluzione 340/2008, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. [/QUOTE]
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