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Certificazioni degli Immobili
Certificato abitabilità.. obbligatorio per vendita?
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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 47235" data-attributes="member: 13295"><p>La certificazione di abitabilità è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Regio Decreto del 1934, pertanto no necessitano di detta certificazione solo gli immobili che sono stati costruiti antecedentemente a detta data.</p><p>Ma anche quest'ultimi immobili ove abbiano subito, post 1934, ristrutturazioni o ampliamenti o frazionamenti necessitano della concessione di abitabilità, oggi detta agibilità e disciplinata dal T.U. del 2001.</p><p>Il suo dante causa (venditore) avrebbe dovuto richiederla una volta ottenuta la sanatoria a mezzo condono dell'85.</p><p>Il suo diritto a richiederla al suo dante causa si prescrive in 10 anni.</p><p>Ciò premesso, se ancora è nei termini può pretenderla dal suo venditore, altrimenti dovrà munirsi lei stesso a mezzo la procedura oggi vigente.</p><p>Ove il suo acquirente accetti espressamente di acquistare l'immobile sprovvisto di detto certificato, rinunzia che deve emergere nelle condizioni del rogito, il bene diventa trasferibile anche privo di ciò, altrimenti dovrà ottenelo o comunque tenere indenne l'acquirente degli oneri a cui andrà incontro.</p><p>La legge c.d. Ponte a cui fa riferimento Acquirente non concerne l'abitabilità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 47235, member: 13295"] La certificazione di abitabilità è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Regio Decreto del 1934, pertanto no necessitano di detta certificazione solo gli immobili che sono stati costruiti antecedentemente a detta data. Ma anche quest'ultimi immobili ove abbiano subito, post 1934, ristrutturazioni o ampliamenti o frazionamenti necessitano della concessione di abitabilità, oggi detta agibilità e disciplinata dal T.U. del 2001. Il suo dante causa (venditore) avrebbe dovuto richiederla una volta ottenuta la sanatoria a mezzo condono dell'85. Il suo diritto a richiederla al suo dante causa si prescrive in 10 anni. Ciò premesso, se ancora è nei termini può pretenderla dal suo venditore, altrimenti dovrà munirsi lei stesso a mezzo la procedura oggi vigente. Ove il suo acquirente accetti espressamente di acquistare l'immobile sprovvisto di detto certificato, rinunzia che deve emergere nelle condizioni del rogito, il bene diventa trasferibile anche privo di ciò, altrimenti dovrà ottenelo o comunque tenere indenne l'acquirente degli oneri a cui andrà incontro. La legge c.d. Ponte a cui fa riferimento Acquirente non concerne l'abitabilità. [/QUOTE]
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