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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 93342" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze sono esenti dall'IVA.</p><p>Ciò premesso, l'ambito di applicazione di quella esenzione va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.</p><p>Pertanto, non possono beneficiare dell'esenzione le prestazioni di natura certificativa concernenti lo stato di salute delle persone, rese al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.</p><p>Quindi, quella prestazione è imponibile IVA, con l'aliquota ordinaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 93342, member: 15253"] Ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze sono esenti dall'IVA. Ciò premesso, l'ambito di applicazione di quella esenzione va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Pertanto, non possono beneficiare dell'esenzione le prestazioni di natura certificativa concernenti lo stato di salute delle persone, rese al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute. Quindi, quella prestazione è imponibile IVA, con l'aliquota ordinaria. [/QUOTE]
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