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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 187712" data-attributes="member: 15253"><p>No. Il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005 recita:</p><p><em>"Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti <u>categorie di edifici</u>:</em></p><p><em>a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma</em></p><p><em>3-bis;</em></p><p><em>b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;</em></p><p><em>c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;</em></p><p><em>d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;</em></p><p><em>e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e</em></p><p><em>l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;</em></p><p><em>f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose".</em></p><p><em></em></p><p>E, per quanto riguarda gli immobili di cui si discute (fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati<em>), </em>l'esclusione dall'applicazione del decreto non è generale. Il comma 3-ter dell'art. 3 prevede infatti che il decreto (invece) si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 187712, member: 15253"] No. Il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005 recita: [I]"Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti [u]categorie di edifici[/u]: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose". [/I] E, per quanto riguarda gli immobili di cui si discute (fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati[I]), [/I]l'esclusione dall'applicazione del decreto non è generale. Il comma 3-ter dell'art. 3[I] [/I]prevede infatti che il decreto (invece) si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. [/QUOTE]
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