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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 394425" data-attributes="member: 53045"><p>Il DL Rilancio non riporta in modo esplicito alcun limite riguardo ai cessionari, né in riferimento alle cessioni di credito "dirette" (dai beneficiari del bonus verso il/i primo/i cessionario/i e da questo/i verso ulteriori successivi cessionari), né a quelle "indirette" (effettuabili dai fornitori dopo aver applicato lo sconto in fattura).</p><p>ll DL indica solo in modo generico che i cessionari siano "altri soggetti", fra i quali gli "istituti di credito e altri intermediari finanziari". </p><p></p><p>Il fatto che il decreto non limiti più il numero di cessioni alle sole due previste con il meccanismo già precedentemente in vigore, sembra far pensare che il vincolo riportato dalle Entrate nella risposta 298/19 (per ora ancora in vigore), che prevede per "altri soggetti" si intendano solo quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, verrà probabilmente superato.</p><p></p><p>Ovviamente bisognerà però attendere una conferma in tal senso dallo stesso Fisco.</p><p> </p><p>In merito alla procedura di compensazione tramite F24, non è obbligatorio che l'invio venga fatto "a posteriori" dal contribuente, ma può tranquillamente essere demandato al sostituto d'imposta (es. datore di lavoro), comunicandogli preventivamente l'importo del credito acquisito e consegnandogli relativa documentazione a comprova, cosicché possa</p><p>imputarlo nella "contabilità" del contribuente che ne deve beneficiare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 394425, member: 53045"] Il DL Rilancio non riporta in modo esplicito alcun limite riguardo ai cessionari, né in riferimento alle cessioni di credito "dirette" (dai beneficiari del bonus verso il/i primo/i cessionario/i e da questo/i verso ulteriori successivi cessionari), né a quelle "indirette" (effettuabili dai fornitori dopo aver applicato lo sconto in fattura). ll DL indica solo in modo generico che i cessionari siano "altri soggetti", fra i quali gli "istituti di credito e altri intermediari finanziari". Il fatto che il decreto non limiti più il numero di cessioni alle sole due previste con il meccanismo già precedentemente in vigore, sembra far pensare che il vincolo riportato dalle Entrate nella risposta 298/19 (per ora ancora in vigore), che prevede per "altri soggetti" si intendano solo quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, verrà probabilmente superato. Ovviamente bisognerà però attendere una conferma in tal senso dallo stesso Fisco. In merito alla procedura di compensazione tramite F24, non è obbligatorio che l'invio venga fatto "a posteriori" dal contribuente, ma può tranquillamente essere demandato al sostituto d'imposta (es. datore di lavoro), comunicandogli preventivamente l'importo del credito acquisito e consegnandogli relativa documentazione a comprova, cosicché possa imputarlo nella "contabilità" del contribuente che ne deve beneficiare. [/QUOTE]
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