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Cessione di immobile: applicazione analitica modalità di pagamento circ. Agenzia delle Entrate 20 maggio 14 n 53.E
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 190207" data-attributes="member: 4594"><p>In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 53/E, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni inerenti l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo da cessione di immobile.</p><p>La norma, con finalità<span style="color: #ff0000"><strong> antiriciclaggio ed antievasive,</strong></span> prevede che, all'atto di cessione di un immobile, anche se assoggettata ad IVA,<span style="color: #4d4dff"><strong> ciascuna delle parti abbia l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà </strong></span>recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, ossia:</p><p>- se si è avvalsa di un mediatore: dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;</p><p>- il codice fiscale o la partita IVA;</p><p>- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;</p><p>- l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.</p><p>I<strong>n caso di violazione della norma in oggetto l'Agenzia, oltre alla facoltà di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile ceduto ai fini dell'imposta di registro imputa al contribuente una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 10.000 euro. </strong></p><p></p><p>Il Testo della circolare è facilmente rintracciabile sul sito della Agenzia delle Entrate</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 190207, member: 4594"] In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 53/E, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni inerenti l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo da cessione di immobile. La norma, con finalità[COLOR=#ff0000][B] antiriciclaggio ed antievasive,[/B][/COLOR] prevede che, all'atto di cessione di un immobile, anche se assoggettata ad IVA,[COLOR=#4d4dff][B] ciascuna delle parti abbia l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [/B][/COLOR]recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, ossia: - se si è avvalsa di un mediatore: dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; - il codice fiscale o la partita IVA; - il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; - l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. I[B]n caso di violazione della norma in oggetto l'Agenzia, oltre alla facoltà di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile ceduto ai fini dell'imposta di registro imputa al contribuente una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 10.000 euro. [/B] Il Testo della circolare è facilmente rintracciabile sul sito della Agenzia delle Entrate [/QUOTE]
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