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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 17444" data-attributes="member: 7232"><p>IVA al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie</p><p></p><p></p><p></p><p>La Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 18, L. 244/2007) ha prorogato, per il triennio 2007-2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (definiti rispettivamente dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31 L.457/1978 – ora art. 3 D.P.R. 380/2001), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.</p><p></p><p>Diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta, non è più richiesto che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.</p><p></p><p>L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, è indipendente dall’indicazione in fattura del costo della manodopera.</p><p></p><p>Tale indicazione, invece, è necessaria per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta del 36% (ristrutturazione edilizia) o del 55% (risparmio energetico) per gli interventi effettuati nel periodo 2008/2010.</p><p><a href="http://www.acca.it/articolocompleto/tabid/80/ItemID/69/View/Details/Default.aspx" target="_blank">IVA al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 17444, member: 7232"] IVA al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie La Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 18, L. 244/2007) ha prorogato, per il triennio 2007-2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (definiti rispettivamente dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31 L.457/1978 – ora art. 3 D.P.R. 380/2001), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta, non è più richiesto che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, è indipendente dall’indicazione in fattura del costo della manodopera. Tale indicazione, invece, è necessaria per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta del 36% (ristrutturazione edilizia) o del 55% (risparmio energetico) per gli interventi effettuati nel periodo 2008/2010. [url=http://www.acca.it/articolocompleto/tabid/80/ItemID/69/View/Details/Default.aspx]IVA al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie[/url] [/QUOTE]
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