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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 200919"><p>La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell'inquilino a norma dell'articolo 1609, Codice civile quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell'articolo 1575 n. 2, Codice civile, deve mantenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto» (Cassazione 19 gennaio 1989, numero 271).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 200919"] La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell'inquilino a norma dell'articolo 1609, Codice civile quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell'articolo 1575 n. 2, Codice civile, deve mantenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto» (Cassazione 19 gennaio 1989, numero 271). [/QUOTE]
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