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<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 222314"><p><span style="font-size: 18px"><strong>Dispositivo dell'art. 216 Codice di Procedura Civile</strong></span></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/" target="_blank">Codice di Procedura Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - Del processo di cognizione</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/" target="_blank">Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-ii/" target="_blank">Capo II - Dell'istruzione della causa</a> →<a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/capo-ii/titolo-i/libro-secondo/sezione-iii/" target="_blank">Sezione III - Dell'istruzione probatoria</a></p><p>La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3733.html" target="_blank">214</a> c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art216.html#nota_7752" target="_blank">(1)</a>.</p><p>L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3723.html" target="_blank">interesse</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art216.html#nota_7753" target="_blank">(2)</a>; ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Note</strong></span></p><p>(1) L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un <strong>onere </strong>a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ... <strong>deve </strong>chiederne la verificazione".</p><p></p><p>(2) Il procedimento di verificazione può essere proposto, oltre che in via incidentale (con dichiarazione resa a verbale o ricorso), anche in via principale con citazione: in questo caso, però, la parte che propone la domanda deve dimostrare di avervi interesse, ad esempio perché intende servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 222314"] [SIZE=5][B]Dispositivo dell'art. 216 Codice di Procedura Civile[/B][/SIZE] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/']Codice di Procedura Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - Del processo di cognizione[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/']Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/titolo-i/libro-secondo/capo-ii/']Capo II - Dell'istruzione della causa[/URL] →[URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/capo-ii/titolo-i/libro-secondo/sezione-iii/']Sezione III - Dell'istruzione probatoria[/URL] La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3733.html']214[/URL] c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art216.html#nota_7752'](1)[/URL]. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/3723.html']interesse[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art216.html#nota_7753'](2)[/URL]; ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore. [SIZE=4][B]Note[/B][/SIZE] (1) L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un [B]onere [/B]a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ... [B]deve [/B]chiederne la verificazione". (2) Il procedimento di verificazione può essere proposto, oltre che in via incidentale (con dichiarazione resa a verbale o ricorso), anche in via principale con citazione: in questo caso, però, la parte che propone la domanda deve dimostrare di avervi interesse, ad esempio perché intende servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni. [/QUOTE]
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