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<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 222593"><p>Non sono d'accordo. Infatti.</p><p><strong><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">Corte di Cassazione (Sentenza n. 1023 del 17 gennaio 2013:</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span></strong></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">"<strong>Secondo un orientamento</strong><em><strong> più risalente nel tempo</strong> (Cass. 13 gennaio 1981, n. 270; Cass. 25 marzo 1999, n. 2858) e ancora seguito, tale violazione non sussiste, sulla base del seguente principio: Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 8 settembre 2005, n. 17953; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21701).</em></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">"<em><strong>Secondo un altro orientamento, invece,</strong> viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. 16 marzo 2007, n. 6301; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. 18 marzo 2000, n. 3237)</em>". </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Infine, và tenuta in considerazione anche la recente riforma dell'art.92 C.p.c. ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, in base al quale ai "giusti motivi" (pre riforma) si sono sostituiti le<strong><em> "gravi ed eccezionali ragioni"</em></strong>, rendendo in tal modo la compensazione delle spese un evento eccezionale e <strong>non più discrezionale</strong> (del giudice)</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 222593"] Non sono d'accordo. Infatti. [B][SIZE=4][COLOR=#0000ff]Corte di Cassazione (Sentenza n. 1023 del 17 gennaio 2013: [/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]"[B]Secondo un orientamento[/B][I][B] più risalente nel tempo[/B] (Cass. 13 gennaio 1981, n. 270; Cass. 25 marzo 1999, n. 2858) e ancora seguito, tale violazione non sussiste, sulla base del seguente principio: Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 8 settembre 2005, n. 17953; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21701).[/I] "[I][B]Secondo un altro orientamento, invece,[/B] viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. 16 marzo 2007, n. 6301; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. 18 marzo 2000, n. 3237)[/I]". [COLOR=#000000]Infine, và tenuta in considerazione anche la recente riforma dell'art.92 C.p.c. ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, in base al quale ai "giusti motivi" (pre riforma) si sono sostituiti le[B][I] "gravi ed eccezionali ragioni"[/I][/B], rendendo in tal modo la compensazione delle spese un evento eccezionale e [B]non più discrezionale[/B] (del giudice)[/COLOR][/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
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