Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Chiarimenti su dei dubbi riguardo eredità.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pagolino" data-source="post: 79146" data-attributes="member: 28672"><p>Boun Anno a tutti nel foro,</p><p></p><p>senza pretesa di avere ragione affermo che tuo padre in VITA può donare quello che vuole</p><p> anche alla minorenne, premesso che: Sia UNICO PROPRIETARIO dei beni che vuole donare, si elegge un tutore per la minorenne e non esistono titoli di credito nei suoi confronti.</p><p></p><p>Dopo il decesso invece le cose cambiano, personalmente sono dello stesso parere di quanto trovato in internet che ho qui sotto allegato.</p><p></p><p>Cito:</p><p>3) L’azione di riduzione per <strong>lesione di legittima</strong> : questa è in assoluto l’ipotesi più perseguibile e perseguita per revocare una donazione, in cosa consiste.</p><p>La stessa legislazione Italiana concepisce la donazione come un atto provvissorio in attesa della morte del donante, se allo spirare dello stesso, la divisione dei suoi beni, suddivisi tra gli eredi, comporterà ad avviso di uno degli stessi, una sperequazione a fronte della donazione precedentemente effettuata a favore, di uno solo degli eredi, compoterà l’impugnazione della stessa, come detto per lesione della legittima.</p><p>Resta quindi sempre aleatoria, una vendita di un immobile donato, se non dopo 10 anni dalla morte del donante, dove trascorso detto termine, non sarà più possibile opporsi a tale lascito in vita.</p><p>Per ciò che concerne la donazione indiretta la differenza è sostanziale, in quanto l’azione che si và a compiere e di supporto al un atto di compravendita e quindi resta un cosidetto atto puro che non necessita di nessun tempo come nell’altro caso.</p><p>Di fondamentale importanza è invece l’azione che compie un genitore nel confronti di un figlio nel donare questo danaro, quando lo stesso è gia sposato con la comunione legale dei beni, nell’acquistare detto l’immobile con il danaro dei genitori, vista la sua situazione matrimoniale, il figlio sarà propriatario dell’intero immobile o sarà comproprierario al 50% con il proprio coniuge ?</p><p>Affinchè non debba trovarsi nella spiacevole situazione cui appena descritta è necessario che indichi nella compravendita, che il pagamento del corrispettivo per l’intero o in parte è stato donato dai genitori, non sarà necessaria la loro presenza nella stipula.</p><p>Autore: Alessandro D'Auria estratto da <strong>aquisizione immobiliare</strong></p><p></p><p>Ma l'ultima parola c'è l'hanno quei p.d.m.di avvocati ai quali devi per forza ricorrere.</p><p> A tutti un sereno anno 2012 augura</p><p>Pagolino</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pagolino, post: 79146, member: 28672"] Boun Anno a tutti nel foro, senza pretesa di avere ragione affermo che tuo padre in VITA può donare quello che vuole anche alla minorenne, premesso che: Sia UNICO PROPRIETARIO dei beni che vuole donare, si elegge un tutore per la minorenne e non esistono titoli di credito nei suoi confronti. Dopo il decesso invece le cose cambiano, personalmente sono dello stesso parere di quanto trovato in internet che ho qui sotto allegato. Cito: 3) L’azione di riduzione per [B]lesione di legittima[/B] : questa è in assoluto l’ipotesi più perseguibile e perseguita per revocare una donazione, in cosa consiste. La stessa legislazione Italiana concepisce la donazione come un atto provvissorio in attesa della morte del donante, se allo spirare dello stesso, la divisione dei suoi beni, suddivisi tra gli eredi, comporterà ad avviso di uno degli stessi, una sperequazione a fronte della donazione precedentemente effettuata a favore, di uno solo degli eredi, compoterà l’impugnazione della stessa, come detto per lesione della legittima. Resta quindi sempre aleatoria, una vendita di un immobile donato, se non dopo 10 anni dalla morte del donante, dove trascorso detto termine, non sarà più possibile opporsi a tale lascito in vita. Per ciò che concerne la donazione indiretta la differenza è sostanziale, in quanto l’azione che si và a compiere e di supporto al un atto di compravendita e quindi resta un cosidetto atto puro che non necessita di nessun tempo come nell’altro caso. Di fondamentale importanza è invece l’azione che compie un genitore nel confronti di un figlio nel donare questo danaro, quando lo stesso è gia sposato con la comunione legale dei beni, nell’acquistare detto l’immobile con il danaro dei genitori, vista la sua situazione matrimoniale, il figlio sarà propriatario dell’intero immobile o sarà comproprierario al 50% con il proprio coniuge ? Affinchè non debba trovarsi nella spiacevole situazione cui appena descritta è necessario che indichi nella compravendita, che il pagamento del corrispettivo per l’intero o in parte è stato donato dai genitori, non sarà necessaria la loro presenza nella stipula. Autore: Alessandro D'Auria estratto da [B]aquisizione immobiliare[/B] Ma l'ultima parola c'è l'hanno quei p.d.m.di avvocati ai quali devi per forza ricorrere. A tutti un sereno anno 2012 augura Pagolino [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Chiarimenti su dei dubbi riguardo eredità.
Alto