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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 121978" data-attributes="member: 17237"><p>In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Questo avviene di diritto in base all'art. 6 della Legge 392/78.</p><p>In ordine alla necessità di dare comunicazione al locatore della vicenda successoria, la giurisprudenza appare divisa e non concorde.</p><p> </p><p>Un orientamento ritiene che l'avvenuta comunicazione al locatore sia condizione per l'opponibilità del contratto alla controparte; l'orientamento di segno opposto sostiene che la successione operi di diritto in maniera del tutto autonoma, automatica e non negoziale, essendo del tutto irrilevante che il locatore abbia avuto conoscenza dell'avvenuto subentro (questa è comunque la teoria più accreditata).</p><p></p><p>Per la notifica della raccomandata con cui si comunicava la disdetta del contratto di locazione, se la ricevuta di ritorno reca la firma di uno dei familiari conviventi, essa si deve ritenere valida anche nei confronti di essi.</p><p></p><p>Il fatto che il notaio abbia riportato nell'atto che il contratto era stato disdettato non ha nessun valore legale, si è limitato a riportare quanto gli risultava dalla documentazione che gli è stata fornita.</p><p></p><p>Sul disconoscimento della firma del defunto sul contratto originario mi viene da ridere ... e allora come mai i suoi familiari abitavano lì ? Penso che nessun giudice ci possa credere e in ogni caso se il defunto aveva la residenza nei locali e magari anche qualche familiare convivente, il contratto di fatto esisteva, è facile dimostrarlo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 121978, member: 17237"] In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Questo avviene di diritto in base all'art. 6 della Legge 392/78. In ordine alla necessità di dare comunicazione al locatore della vicenda successoria, la giurisprudenza appare divisa e non concorde. Un orientamento ritiene che l'avvenuta comunicazione al locatore sia condizione per l'opponibilità del contratto alla controparte; l'orientamento di segno opposto sostiene che la successione operi di diritto in maniera del tutto autonoma, automatica e non negoziale, essendo del tutto irrilevante che il locatore abbia avuto conoscenza dell'avvenuto subentro (questa è comunque la teoria più accreditata). Per la notifica della raccomandata con cui si comunicava la disdetta del contratto di locazione, se la ricevuta di ritorno reca la firma di uno dei familiari conviventi, essa si deve ritenere valida anche nei confronti di essi. Il fatto che il notaio abbia riportato nell'atto che il contratto era stato disdettato non ha nessun valore legale, si è limitato a riportare quanto gli risultava dalla documentazione che gli è stata fornita. Sul disconoscimento della firma del defunto sul contratto originario mi viene da ridere ... e allora come mai i suoi familiari abitavano lì ? Penso che nessun giudice ci possa credere e in ogni caso se il defunto aveva la residenza nei locali e magari anche qualche familiare convivente, il contratto di fatto esisteva, è facile dimostrarlo. [/QUOTE]
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