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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 365077" data-attributes="member: 15764"><p>il primo condono edilizio è del febbraio 1985 poi ce ne è stato un secondo nel dicembre del '06 ed un terzo nel novembre 2003; se tutto l'immobile è stato condonato in queste occasioni. quindi sanato. e non ci sono state modifiche successive, l'edificio è così e basta. Se vuoi fare delle modifiche che ledono il diritto di un comproprietario o trovi un accordo con lui o se fai qualche azione di forza puoi spenderai dei soldi in consulenti ed avvocato con il rischio di venire condannato a riportare la situazione ante tue modifiche.</p><p>L'art. 904 del c.c. dice che la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di costruire in aderenza o di acquistare la comproprietà del muro. Se acquisti la comproprietà del muro (e questo sembra essere un muro perimetrale di un edificio in comunione, quindi sei comproprietario) non puoi chiudere le luci se non costruendo un altro muro in appoggio. Quindi non c'è il diritto di far chiudere le luci se non costruisci in appoggio un altro muro tutto tuo.</p><p>Le luci devono avere dei requisiti: essere protette da delle inferriate, il lato inferiore della luce deve stare a 2,5 m dal suolo del fondo del vicino, se il locale a cui da luce è a piano terra/rialzato.</p><p>Se le luci non sono conformi a quanto prescritto dalle norme sono irregolari, il secondo comma dell' <strong>art. 902 del c.c. dice che il vicino ha il solo diritto di chiedere la messa a norma e non quella di far chiudere la luce irregolare</strong>.</p><p>Per tua consolazione la II Sezione Civile della Cassazione, con sentenza 4404/1997, ha stabilito che<strong> il diritto di luce non si acquisisce per usucapione ma solo per titolo</strong>.</p><p>Per quanto riguarda la finestra, se questa è stata costruita dal primo ed unico proprietario sappi che può essere una servitù per destinazione del padre di famiglia, se invece è stata condonata e sono passati più di 20 anni dal condono si è istituita una servitù di veduta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 365077, member: 15764"] il primo condono edilizio è del febbraio 1985 poi ce ne è stato un secondo nel dicembre del '06 ed un terzo nel novembre 2003; se tutto l'immobile è stato condonato in queste occasioni. quindi sanato. e non ci sono state modifiche successive, l'edificio è così e basta. Se vuoi fare delle modifiche che ledono il diritto di un comproprietario o trovi un accordo con lui o se fai qualche azione di forza puoi spenderai dei soldi in consulenti ed avvocato con il rischio di venire condannato a riportare la situazione ante tue modifiche. L'art. 904 del c.c. dice che la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di costruire in aderenza o di acquistare la comproprietà del muro. Se acquisti la comproprietà del muro (e questo sembra essere un muro perimetrale di un edificio in comunione, quindi sei comproprietario) non puoi chiudere le luci se non costruendo un altro muro in appoggio. Quindi non c'è il diritto di far chiudere le luci se non costruisci in appoggio un altro muro tutto tuo. Le luci devono avere dei requisiti: essere protette da delle inferriate, il lato inferiore della luce deve stare a 2,5 m dal suolo del fondo del vicino, se il locale a cui da luce è a piano terra/rialzato. Se le luci non sono conformi a quanto prescritto dalle norme sono irregolari, il secondo comma dell' [B]art. 902 del c.c. dice che il vicino ha il solo diritto di chiedere la messa a norma e non quella di far chiudere la luce irregolare[/B]. Per tua consolazione la II Sezione Civile della Cassazione, con sentenza 4404/1997, ha stabilito che[B] il diritto di luce non si acquisisce per usucapione ma solo per titolo[/B]. Per quanto riguarda la finestra, se questa è stata costruita dal primo ed unico proprietario sappi che può essere una servitù per destinazione del padre di famiglia, se invece è stata condonata e sono passati più di 20 anni dal condono si è istituita una servitù di veduta. [/QUOTE]
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