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Circolare 26 Agenzia delle Entrate sulla Cedolare Secca
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<blockquote data-quote="Tapinaz" data-source="post: 54348" data-attributes="member: 4985"><p>Hanno creato la confusione tra annualità contrattuale e periodo d'imposta, per le locazioni non coincidenti con l'anno solare.</p><p><em><strong>La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui canoni (o sulla</strong></em></p><p><em><strong>rendita se superiore) relativi alle annualità contrattuali per le quali sia stata</strong></em></p><p><em><strong>esercitata la relativa opzione.</strong></em></p><p><em><strong>Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’annualità contrattuale</strong></em></p><p><em><strong>non coincide con il periodo d’imposta e, quindi, nel medesimo periodo d’imposta</strong></em></p><p><em><strong>possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata</strong></em></p><p><em><strong>l’opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere</strong></em></p><p><em><strong>applicata l’IRPEF e le relative addizionali. Nel medesimo periodo di imposta</strong></em></p><p><em><strong>possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l’opzione per</strong></em></p><p><em><strong>la cedolare secca, sia periodi in cui l’immobile non è oggetto di contratti di</strong></em></p><p><em><strong>locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero utilizzato direttamente dal</strong></em></p><p><em><strong>proprietario)</strong>.</em></p><p></p><p>Per il regime transitorio si può assoggettare a cedolare l'intera annualità solare anche se non coincide con il contratto però, inspiegabilmente, nel corso del 2012 si dovrebbe presentare il modello 69.</p><p><em> <strong>L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel</strong></em></p><p><em><strong>2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi</strong></em></p><p><em><strong>2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire</strong></em></p><p><em><strong>per l’annualità decorrente dall’anno 2011.</strong></em></p><p><em><strong><em>L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi</em></strong></em></p><p><em><strong><em>può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade</em></strong></em></p><p><em><strong><em>nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto</em></strong></em></p><p><em><strong><em>di esse.</em></strong></em></p><p><em><strong><em>Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione</em></strong></em></p><p><em><strong><em>della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca</em></strong></em></p><p><em><strong><em>dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di</em></strong></em></p><p><em><strong><em>registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello</em></strong></em></p><p><em><strong><em>69.</em></strong></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tapinaz, post: 54348, member: 4985"] Hanno creato la confusione tra annualità contrattuale e periodo d'imposta, per le locazioni non coincidenti con l'anno solare. [I][B]La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui canoni (o sulla rendita se superiore) relativi alle annualità contrattuali per le quali sia stata esercitata la relativa opzione. Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’annualità contrattuale non coincide con il periodo d’imposta e, quindi, nel medesimo periodo d’imposta possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere applicata l’IRPEF e le relative addizionali. Nel medesimo periodo di imposta possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia periodi in cui l’immobile non è oggetto di contratti di locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero utilizzato direttamente dal proprietario)[/B].[/I] Per il regime transitorio si può assoggettare a cedolare l'intera annualità solare anche se non coincide con il contratto però, inspiegabilmente, nel corso del 2012 si dovrebbe presentare il modello 69. [I] [B]L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011. [I]L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse. Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello 69.[/I][/B][/I][B][/B] [/QUOTE]
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