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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 253635" data-attributes="member: 15253"><p>Non può esservi collazione, dato che presupposto necessario è che vi sia stata una donazione. L'art. 782 c.c. prescrive che la donazione deve essere fatta per atto pubblico (quindi, notaio e due testimoni), sotto pena di nullità.</p><p>Lo zio, <u>eventualmente</u>, potrà aver usucapito quel terreno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 253635, member: 15253"] Non può esservi collazione, dato che presupposto necessario è che vi sia stata una donazione. L'art. 782 c.c. prescrive che la donazione deve essere fatta per atto pubblico (quindi, notaio e due testimoni), sotto pena di nullità. Lo zio, [U]eventualmente[/U], potrà aver usucapito quel terreno. [/QUOTE]
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