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Come cedere la propria quota di eredità?
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 258660" data-attributes="member: 15253"><p>Ma l'autenticazione della sottoscrizione è richiesta per la sua trascrizione. Il punto è che sono necessari anche gli effetti pubblicitari.</p><p>Si tratta infatti di un atto di rinuncia abdicativa, quindi unilaterale, e non recettizio.</p><p>La trascrizione garantisce la conoscibilità della rinuncia da parte degli altri comproprietari, e la non recettizietà evita l’inconveniente dell’impedimento della rinuncia qualora i comproprietari fossero irreperibili.</p><p>Dunque la trascrizione non è disposta per ragioni di opponibilità ai terzi dell’acquisto da parte dei comproprietari, ma per l'opponibilità ai terzi (<strong>fisco compreso</strong>) della dismissione da parte del rinunciante.</p><p>Infatti non avevo scritto che l'atto pubblico sia obbligatorio.</p><p>Avevo scritto che la rinuncia di un bene o di un diritto è considerata un trasferimento e pertanto è soggetta anche all'imposta sulle donazioni. Come espressamente prevede l'art. 1, comma 2 del T.U. approvato con il D. Lgs. n. 346/1990.</p><p>Peccato che la sentenza, appunto, riguardi i soli fini civilistici. Senza opponibilità nei confronti dei terzi il rinunciante continuerà a dover pagare imposte, addizionali e tributi locali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 258660, member: 15253"] Ma l'autenticazione della sottoscrizione è richiesta per la sua trascrizione. Il punto è che sono necessari anche gli effetti pubblicitari. Si tratta infatti di un atto di rinuncia abdicativa, quindi unilaterale, e non recettizio. La trascrizione garantisce la conoscibilità della rinuncia da parte degli altri comproprietari, e la non recettizietà evita l’inconveniente dell’impedimento della rinuncia qualora i comproprietari fossero irreperibili. Dunque la trascrizione non è disposta per ragioni di opponibilità ai terzi dell’acquisto da parte dei comproprietari, ma per l'opponibilità ai terzi ([B]fisco compreso[/B]) della dismissione da parte del rinunciante. Infatti non avevo scritto che l'atto pubblico sia obbligatorio. Avevo scritto che la rinuncia di un bene o di un diritto è considerata un trasferimento e pertanto è soggetta anche all'imposta sulle donazioni. Come espressamente prevede l'art. 1, comma 2 del T.U. approvato con il D. Lgs. n. 346/1990. Peccato che la sentenza, appunto, riguardi i soli fini civilistici. Senza opponibilità nei confronti dei terzi il rinunciante continuerà a dover pagare imposte, addizionali e tributi locali. [/QUOTE]
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