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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 258668"><p>Chi proprietario non è civilmente (e non esiste diritto di proprietà rilevante solo fiscalmente) nessun tributo deve; se la P.a. dovesse chiedere tributo a chi proprietario non è:</p><p>- ci si opporrà adducendone la prova</p><p>- si eccepisse la non autentica di firma, sarà il giudice (come nel caso di specie su indicato e valutato dalla massima) a farlo in sede processuale (trascrivendone poi la sentenza e ottenendo anche la voltura a catasto).</p><p>Se il legislatore stabilì la validità della scrittura privata <strong>non autenticata </strong>nessuno, se non il legislatore medesimo, può limitarne l'efficacia.</p><p>L'imposività fiscale è legata alla titolarità del diritto soggettivo, non alla sua pubblicità; un atto non trascritto <strong>esplica sempre i propri effetti anche verso i terzi, </strong>invece è solo <strong>non loro opponibile </strong>ove vantassero diritti concorrenti. Il Fisco non sa della variazione? Bene, alla notifica della richiesta impositiva, prove alla mano, gli si dimostrerà che non si è più titolari di alcun bene.</p><p></p><p>Proprio perché <strong>unilaterale </strong>e <strong>non recettizio </strong>produce tutti i propri effetti (cessazione della titolarità del diritto) <strong>senza che sia messo a conoscenza </strong>del terzo verso cui produce gli effetti (non lo dice il sottoscritto ma la Suprema Corte)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 258668"] Chi proprietario non è civilmente (e non esiste diritto di proprietà rilevante solo fiscalmente) nessun tributo deve; se la P.a. dovesse chiedere tributo a chi proprietario non è: - ci si opporrà adducendone la prova - si eccepisse la non autentica di firma, sarà il giudice (come nel caso di specie su indicato e valutato dalla massima) a farlo in sede processuale (trascrivendone poi la sentenza e ottenendo anche la voltura a catasto). Se il legislatore stabilì la validità della scrittura privata [B]non autenticata [/B]nessuno, se non il legislatore medesimo, può limitarne l'efficacia. L'imposività fiscale è legata alla titolarità del diritto soggettivo, non alla sua pubblicità; un atto non trascritto [B]esplica sempre i propri effetti anche verso i terzi, [/B]invece è solo [B]non loro opponibile [/B]ove vantassero diritti concorrenti. Il Fisco non sa della variazione? Bene, alla notifica della richiesta impositiva, prove alla mano, gli si dimostrerà che non si è più titolari di alcun bene. Proprio perché [B]unilaterale [/B]e [B]non recettizio [/B]produce tutti i propri effetti (cessazione della titolarità del diritto) [B]senza che sia messo a conoscenza [/B]del terzo verso cui produce gli effetti (non lo dice il sottoscritto ma la Suprema Corte) [/QUOTE]
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