Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Come ci si regola con le spese condominiali arretrate quando si acquista casa?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 269886" data-attributes="member: 15253"><p>Quello è il comma 4, e non il 5.</p><p></p><p>Continuiamo con la fandonia dei tributi comunali ed erariali che "seguono" chi acquista l'immobile?</p><p>Questa ipotesi ricorre solamente nell'ipotesi di acquisto <u>a titolo ereditario</u>. E in tal caso non opera la regola della solidarietà propria delle obbligazioni, ma ciascun coerede risponde dei debiti del <em>de cuius</em> in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.</p><p>È falso. Come recita il comma 5 di quell'articolo:</p><p><em>Chi <u>cede</u> diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto</em>.</p><p>Ciò non implica che l'avente causa, il subentrante nei diritti del condomino, risponda dei contributi solo <u>da quel momento</u>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 269886, member: 15253"] Quello è il comma 4, e non il 5. Continuiamo con la fandonia dei tributi comunali ed erariali che "seguono" chi acquista l'immobile? Questa ipotesi ricorre solamente nell'ipotesi di acquisto [U]a titolo ereditario[/U]. E in tal caso non opera la regola della solidarietà propria delle obbligazioni, ma ciascun coerede risponde dei debiti del [I]de cuius[/I] in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. È falso. Come recita il comma 5 di quell'articolo: [I]Chi [U]cede[/U] diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto[/I]. Ciò non implica che l'avente causa, il subentrante nei diritti del condomino, risponda dei contributi solo [U]da quel momento[/U]. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Come ci si regola con le spese condominiali arretrate quando si acquista casa?
Alto