ralf

Nuovo Iscritto
Salve vorrei sapere come ci si regola quando si acquista un appartamento in condominio relativamente alle spese condominiali,in particolare se il venditore lascia degli insoluti ne risponde anche il nuovo proprietario,si può chiedere all'amministratore prima di procedere all'acquisto come stanno le cose? grazie
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Ciao aloora,chi acquista, in poche parole, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Vale la pena far inserire nel contratto d’acquisto una clausola che esoneri il compratore da qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento delle quote arretrare.
La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.), infatti, è derogabile, ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti.
In questo caso, fornendo copia dell’atto d’acquisto all’amministratore, l’acquirente non potrà essere chiamato in causa (con un decreto ingiuntivo) per pagare quanto dovuto dal suo dante causa.
Se accadesse il contrario, potrebbe opporsi all’ingiunzione di pagamento chiamando in causa il venditore per vedersi sollevato da qualsiasi obbligo di contribuzione che non lo riguarda.Ci sono molti di questi casi in giro.Bisogna stare molto attenti. :rabbia: :risata:
 

ralf

Nuovo Iscritto
ciao Oronzo leggendo mi viene un dubbio, ma le spese condominiali non seguono l'imobile a prescindere da chi ne è proprietario? in caso di accordo tra chi ha venduto ed acquistato questi se la vedranno tra di loro ma il condominio si ri fà sull'immobile, però non sono sicuro
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...si DEVE informarsi dall'amministratore se ci sono pendenti delle rate...che se la compravendita non coincide con la chiusura dell'esercizio (come è solito), bisogna accordarsi con chi vende perchè le rate di anticipazione siano state versate e per l'eventuale CONGUAGLIO...eventualmente si può chiedere all'amminisgtratore di calcolare fino alla data della compravendita quanto è dovuto dal venditore ma non è obbligatorio che lo faccia e poi sempre un calcolo impreciso percui al limite si può "forfettizzare" il tutto...se ci sono delle rate di condominio che scadono dopo la compravendita quelle ovviamente sono a carico degli acquirenti...fate solo attenzione ad eventuali spese straordinarie deliberate prima della compravendita e non ancora eseguite...si dovrà farne menzione nell'atto di acquisto che dette spese saranno a carico e in che misura dell'una come dell'altra parte...in ultimo attenzione perchè spese condominiali arretrate fino ai 2 anni precedenti e forse adesso fino ai 5 anni precedenti (da una nuova norma), saranno a carico del nuovo proprietario che potrà solo rifarsi sul venditore ma ne risponde direttamente al condominio....saluti
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao Ralf, io, giorni fa, avevo letto su un libro che parlava della Riforma del Condominio, a conferma di ciò che ti ha comunicato Oronzio Crescenzio.
La Legge 12.12.2012 N° 220, della Riforma del Condominio, ha introdotto
il 5° comma dell'Articolo 63 delle disposizioni Attuative, che recita: chi subentra nei diritti di un Condomino, è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso, e a quello precedente. Per cui, come si verifica per i il pagamento dei tributi comunali ed erariali, allo stesso modo, si applicano i contributi condominiali; in poche parole, gli oneri condominiali seguono chi acquista l'immobile:affermazione: Si consiglia al compratore di un immobile, di chiedere al Notaio, di avvisare il venditore, di farsi preparare dall' Amministratore del Condominio, in cui è sito l'immobile in oggetto, un atto, dal quale risulti che, non sussistano spese condominiali arretrate debitorie!
atto dal quale risulti che non sussistano spese condominiali debitorie:affermazione: Inoltre, chiedere che nello stesso atto, l'Amministratore, dichiari se siano state deliberate nel corso di precedenti Assemblee, delle spese Straordinarie:affermazione: Il pagamento delle spese Condominiali da parte del nuovo proprietario, nonchè Condomino, scatterà al momento in cui è trasmesso all'Amministratore, la copia autentica del titolo che determina il trasferimento di diritto:stretta_di_mano::ok:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il 5° comma dell'Articolo 63 delle disposizioni Attuative, che recita: chi subentra nei diritti di un Condomino, è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso, e a quello precedente
Quello è il comma 4, e non il 5.
chi subentra nei diritti di un Condomino, è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso, e a quello precedente. Per cui, come si verifica per i il pagamento dei tributi comunali ed erariali, allo stesso modo, si applicano i contributi condominiali; in poche parole, gli oneri condominiali seguono chi acquista l'immobile.
Continuiamo con la fandonia dei tributi comunali ed erariali che "seguono" chi acquista l'immobile?
Questa ipotesi ricorre solamente nell'ipotesi di acquisto a titolo ereditario. E in tal caso non opera la regola della solidarietà propria delle obbligazioni, ma ciascun coerede risponde dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.
Il pagamento delle spese Condominiali da parte del nuovo proprietario, nonchè Condomino, scatterà al momento in cui è trasmesso all'Amministratore, la copia autentica del titolo che determina il trasferimento di diritto
È falso. Come recita il comma 5 di quell'articolo:
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Ciò non implica che l'avente causa, il subentrante nei diritti del condomino, risponda dei contributi solo da quel momento.
 
Ultima modifica:

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Pardon Alberto, e a tutti gli amici di Propit, ho sbagliato, avrei dovuto documentarmi, così, avrei capito che, il post di Ralf era remoto nel tempo:affermazione:Però, secondo il mio punto di vista,non dovreste più inserire il suo post perchè, ora come ora, mi sento di avere fatto una "figuraccia" :affermazione::affermazione::affermazione::affermazione: Mi consola pensare che forse, l'informazione che ho dato, potrebbe risultare utile a qualcuno........
 

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