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Come procedere per l'usucapione di un terreno
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10210" data-attributes="member: 4594"><p>Premessa: decorso un ventennio di continuato possesso l'usucapione scatta il diritto di usucapire il bene (anche dieci anno se il possesso è vantato in buona fede). </p><p>Cio' premesso un conto è il "diritto giuridico acquisito" (sul quale pare non ci siano problemi) un conto è costituirsi <u>un titolo</u> da fare valere in sede di successiva rivendita: diversamente l'acquirente che procedesse alla ricostruzione delle provenienze si ritroverebbe mancate di "un anello" della catena . </p><p>Nei casi possibili l'usufrutto si ottine previo un provvedimento del Giudice adito : Si citano ( infatti si parla di atto di citazione) tutti i possibili eredi o parenti per accertare che non ci siano opposizioni; L'assenza del convocato in udienza è pari ad un "nulla osta". Se non ci sono opposizoini valide l Giudice emette la sentenza di usucapione che sostituirà " l'anello mancante". </p><p>Diversamente quando è impossibile la ricostruzione delle parentele (es. mille parenti e nipoti sparsi per il mondo) chi rivende dichiarerà in atto sotto sua responsabilità che il bene è di sua proppietà per intervenuta usucapione. Eventualmente se i terzi non si fidano di affermazioni unilaterali prive di supporto documentale, bisognerà rilasciare loro una fideiussione. </p><p>Prima di promettere di vendere e pertanto obbligarsi contrattualmente è sicuramente meglio "scoprire le carte" e sondare preventivamente (insieme al possibile acquirente) la disponibilità della Banca del compratore che magari intendesse ipotecare il terreno per finanziare la costruzione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10210, member: 4594"] Premessa: decorso un ventennio di continuato possesso l'usucapione scatta il diritto di usucapire il bene (anche dieci anno se il possesso è vantato in buona fede). Cio' premesso un conto è il "diritto giuridico acquisito" (sul quale pare non ci siano problemi) un conto è costituirsi [U]un titolo[/U] da fare valere in sede di successiva rivendita: diversamente l'acquirente che procedesse alla ricostruzione delle provenienze si ritroverebbe mancate di "un anello" della catena . Nei casi possibili l'usufrutto si ottine previo un provvedimento del Giudice adito : Si citano ( infatti si parla di atto di citazione) tutti i possibili eredi o parenti per accertare che non ci siano opposizioni; L'assenza del convocato in udienza è pari ad un "nulla osta". Se non ci sono opposizoini valide l Giudice emette la sentenza di usucapione che sostituirà " l'anello mancante". Diversamente quando è impossibile la ricostruzione delle parentele (es. mille parenti e nipoti sparsi per il mondo) chi rivende dichiarerà in atto sotto sua responsabilità che il bene è di sua proppietà per intervenuta usucapione. Eventualmente se i terzi non si fidano di affermazioni unilaterali prive di supporto documentale, bisognerà rilasciare loro una fideiussione. Prima di promettere di vendere e pertanto obbligarsi contrattualmente è sicuramente meglio "scoprire le carte" e sondare preventivamente (insieme al possibile acquirente) la disponibilità della Banca del compratore che magari intendesse ipotecare il terreno per finanziare la costruzione [/QUOTE]
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