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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Come regolarizzare col fisco, in caso vendita entro i cinque anni della casa acquistata con IVA agev
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 24304" data-attributes="member: 7232"><p>Quando il venditore paga le imposte.</p><p>Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria</p><p>dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.</p><p>Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che</p><p>equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel</p><p>periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del</p><p>bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.</p><p>Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non</p><p>più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come</p><p>tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.</p><p>Fanno eccezione a tale regola:</p><p>- gli immobili pervenuti per successione;</p><p>- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi</p><p>5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;</p><p>- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la</p><p>costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.</p><p> Vedi pagina 21 di :</p><p></p><p><a href="http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8" target="_blank">http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 24304, member: 7232"] Quando il venditore paga le imposte. Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione. Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore. Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF. Fanno eccezione a tale regola: - gli immobili pervenuti per successione; - quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso; - le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Vedi pagina 21 di : [url]http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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