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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Commutazione usufrutto
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Testo
<blockquote data-quote="clery" data-source="post: 239648" data-attributes="member: 47294"><p>Resta inteso che <em>de cuius</em> era unico proprietario dell'appartamento.</p><p>Con la riforma del 1975, scompare l’ “usufrutto uxorio” e la moglie superstite eredita la proprietà dei beni ereditari intestati al marito defunto, per la quota a lei spettante.</p><p>Per le successioni apertesi prima della riforma del 1975, per le quali si parla ancora di “usufrutto uxorio”, la moglie superstite potrebbe effettivamente chiedere la commutazione dell’usufrutto.</p><p>Anche in questo caso la figlia avuta dal secondo matrimonio al massimo può ereditare 1/3 (perchè i figli in tutto sono 3) della porzione (1/3) già ereditata dal primo marito della madre e quindi 1/9 dell'intera proprietà e agli altri figli 4/9 e 4/9 ciascuno. </p><p>Questo non sarebbe conveniente per nessuno perchè, se la situazione resta invariata: alla morte della madre, titolare dell’usufrutto uxorio, i figli "di primo letto", non dovranno presentare la dichiarazione di successione.</p><p>Essi potranno presentare direttamente alla conservatoria la richiesta di voltura con ricongiungimento di usufrutto, allegando il certificato di morte dell'usufruttuario e pagando esclusivamente i diritti per la voltura (e non le <strong>imposte di successione</strong>).</p><p>Se vogliamo i due figli di "primo letto" potrebbero vantare diritti di successione sull'appartamento del secondo marito per la quota parte di 1/2 ereditata, presumibilmente, dalla madre. Magari facendo un pari e patta ... si risolve? <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="clery, post: 239648, member: 47294"] Resta inteso che [I]de cuius[/I] era unico proprietario dell'appartamento. Con la riforma del 1975, scompare l’ “usufrutto uxorio” e la moglie superstite eredita la proprietà dei beni ereditari intestati al marito defunto, per la quota a lei spettante. Per le successioni apertesi prima della riforma del 1975, per le quali si parla ancora di “usufrutto uxorio”, la moglie superstite potrebbe effettivamente chiedere la commutazione dell’usufrutto. Anche in questo caso la figlia avuta dal secondo matrimonio al massimo può ereditare 1/3 (perchè i figli in tutto sono 3) della porzione (1/3) già ereditata dal primo marito della madre e quindi 1/9 dell'intera proprietà e agli altri figli 4/9 e 4/9 ciascuno. Questo non sarebbe conveniente per nessuno perchè, se la situazione resta invariata: alla morte della madre, titolare dell’usufrutto uxorio, i figli "di primo letto", non dovranno presentare la dichiarazione di successione. Essi potranno presentare direttamente alla conservatoria la richiesta di voltura con ricongiungimento di usufrutto, allegando il certificato di morte dell'usufruttuario e pagando esclusivamente i diritti per la voltura (e non le [B]imposte di successione[/B]). Se vogliamo i due figli di "primo letto" potrebbero vantare diritti di successione sull'appartamento del secondo marito per la quota parte di 1/2 ereditata, presumibilmente, dalla madre. Magari facendo un pari e patta ... si risolve? :D [/QUOTE]
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