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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 247978" data-attributes="member: 15253"><p>È necessaria per poter fruire della detrazione. Ma, come avevo scritto, il contratto registrato è necessario solo per i lavori successivi al trasferimento di residenza nell'immobile oggetto dei lavori.</p><p>Se per "scadenza in bianco" si voleva intendere un comodato "precario", l’art. 1810 c.c. prevede, nel caso in cui non sia stato convenuto un termine dalle parti né questo risulti dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, che il comodatario sia tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda. Quindi il comodante, nel caso del comodato precario, privo cioè di qualsiasi termine sia esso esplicito ovvero desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, può esigere dal comodatario la restituzione della cosa in ogni momento e senza che ricorra nessun particolare motivo. Come la Corte di cassazione ha sostenuto, la figura del comodato precario, si caratterizza "per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipenda potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare <em>ad</em> <em>nutum</em> mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante, il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore <em>sine</em> <em>titulo</em> del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 247978, member: 15253"] È necessaria per poter fruire della detrazione. Ma, come avevo scritto, il contratto registrato è necessario solo per i lavori successivi al trasferimento di residenza nell'immobile oggetto dei lavori. Se per "scadenza in bianco" si voleva intendere un comodato "precario", l’art. 1810 c.c. prevede, nel caso in cui non sia stato convenuto un termine dalle parti né questo risulti dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, che il comodatario sia tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda. Quindi il comodante, nel caso del comodato precario, privo cioè di qualsiasi termine sia esso esplicito ovvero desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, può esigere dal comodatario la restituzione della cosa in ogni momento e senza che ricorra nessun particolare motivo. Come la Corte di cassazione ha sostenuto, la figura del comodato precario, si caratterizza "per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipenda potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare [I]ad[/I] [I]nutum[/I] mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante, il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore [I]sine[/I] [I]titulo[/I] del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario". [/QUOTE]
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