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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 113285" data-attributes="member: 16904"><p>Il contratto di comodato è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.</p><p></p><p>I contratti di comodato di beni <strong>immobili </strong>sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 <strong>all’imposta di registro in misura fissa</strong>, pari ad euro 168,00. <strong>La registrazione</strong> di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).</p><p></p><p>I contratti di comodato di beni <strong>immobili </strong>vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p><p>L’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62: una marca da bollo per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse.</p><p></p><p>Dunque, è obbligatoria la forma scritta ed è altrettanto obbligatoria la registrazione del contratto.</p><p></p><p>Inoltre, essendo un contratto essenzialmente gratuito, non produce reddito (tali non sono i rimborsi delle spese).</p><p></p><p>Non si può applicare la cedolare secca.</p><p></p><p>Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3. Si applica l'aliquota IRPEF del relativo scaglione d'imposta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 113285, member: 16904"] Il contratto di comodato è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile. I contratti di comodato di beni [B]immobili [/B]sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 [B]all’imposta di registro in misura fissa[/B], pari ad euro 168,00. [B]La registrazione[/B] di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata). I contratti di comodato di beni [B]immobili [/B]vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62: una marca da bollo per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse. Dunque, è obbligatoria la forma scritta ed è altrettanto obbligatoria la registrazione del contratto. Inoltre, essendo un contratto essenzialmente gratuito, non produce reddito (tali non sono i rimborsi delle spese). Non si può applicare la cedolare secca. Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3. Si applica l'aliquota IRPEF del relativo scaglione d'imposta. [/QUOTE]
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