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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 21255" data-attributes="member: 7232"><p>Dalla medesima Guida dell' Agenzia delle Entrate :</p><p>Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:</p><p>- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;</p><p>- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati</p><p>dopo la data di acquisizione del credito;</p><p>- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo</p><p>acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;</p><p>- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello</p><p>F24 (usando il codice tributo 6602).</p><p>Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con</p><p>apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo</p><p>in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.</p><p>Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare</p><p>l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito</p><p>d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva</p><p>sussistenza dei requisiti.</p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 21255, member: 7232"] Dalla medesima Guida dell' Agenzia delle Entrate : Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi: - in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; - in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; - in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso; - in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti. :daccordo: [/QUOTE]
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