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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 200179"><p><u><em>I rimborsi spese si possono suddividere in due classi:</em></u></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><u><em><strong>i rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché debitamente e analiticamente documentate</strong>. Per esempio spese per l’acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, vidimazioni <strong>e più in generale le spese per le quali la fattura di acquisto sia direttamente intestata al cliente</strong>;</em></u></li> <li data-xf-list-type="ol"><u><em><strong>i rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività</strong> (c.d. “rimborsi a piè di lista”, come per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale) o per spese non analiticamente documentate (ad esempio le diarie, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici). </em></u></li> </ol><p><u><em> </em></u></p><p><u><em>Ai fini fiscali, <strong>i rimborsi di cui al punto 1 non rientrano nel reddito del professionista, quindi, non vi sarà l’applicazione della ritenuta d’acconto e non si dovrà procedere alla rivalsa Inps (o altra cassa di previdenza); inoltre, non devono essere assoggettati a IVA </strong>in considerazione del fatto che ne sono esclusi come stabilito dall’art. 15 del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA).</em></u></p><p><u><em></em></u></p><p><u><em><strong>Attenzione</strong>: i rimborsi spese di cui al punto 1 saranno esclusi da IVA sempre che i documenti giustificativi della spesa sostenuta siano allegati alla fattura che si consegna al cliente. Non è, quindi, sufficiente la semplice enunciazione “Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”.</em></u></p><p></p><p><u><em>Invece, <strong>per quanto attiene ai rimborsi di cui al punto 2</strong> costituiscono reddito per il professionista, conseguentemente andranno assoggettati a ritenuta d’acconto, rivalsa Inps (o altra cassa) e a IVA.</em></u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 200179"] [U][I]I rimborsi spese si possono suddividere in due classi:[/I][/U] [LIST=1] [*][U][I][B]i rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché debitamente e analiticamente documentate[/B]. Per esempio spese per l’acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, vidimazioni [B]e più in generale le spese per le quali la fattura di acquisto sia direttamente intestata al cliente[/B];[/I][/U] [*][U][I][B]i rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività[/B] (c.d. “rimborsi a piè di lista”, come per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale) o per spese non analiticamente documentate (ad esempio le diarie, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici). [/I][/U] [/LIST] [U][I] Ai fini fiscali, [B]i rimborsi di cui al punto 1 non rientrano nel reddito del professionista, quindi, non vi sarà l’applicazione della ritenuta d’acconto e non si dovrà procedere alla rivalsa Inps (o altra cassa di previdenza); inoltre, non devono essere assoggettati a IVA [/B]in considerazione del fatto che ne sono esclusi come stabilito dall’art. 15 del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA). [B]Attenzione[/B]: i rimborsi spese di cui al punto 1 saranno esclusi da IVA sempre che i documenti giustificativi della spesa sostenuta siano allegati alla fattura che si consegna al cliente. Non è, quindi, sufficiente la semplice enunciazione “Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”.[/I][/U] [U][I]Invece, [B]per quanto attiene ai rimborsi di cui al punto 2[/B] costituiscono reddito per il professionista, conseguentemente andranno assoggettati a ritenuta d’acconto, rivalsa Inps (o altra cassa) e a IVA.[/I][/U] [/QUOTE]
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