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Testo
<blockquote data-quote="Alessia Buschi" data-source="post: 24745" data-attributes="member: 12191"><p>Il decreto legislativo n. 507793 (art. 44) definisce i passi carrabili "quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata".</p><p>L’art. 158 del codice della strada vieta la sosta "allo sbocco dei passi carrabili" quindi nella zona antistante gli stessi, perché il titolare del passo carrabile paga un’apposita tassa che gli consente l’accesso dei veicoli alla sua proprietà privata.</p><p></p><p>Le norme sul rispetto civile reciproco vengono dettate dal buon senso. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessia Buschi, post: 24745, member: 12191"] Il decreto legislativo n. 507793 (art. 44) definisce i passi carrabili "quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata". L’art. 158 del codice della strada vieta la sosta "allo sbocco dei passi carrabili" quindi nella zona antistante gli stessi, perché il titolare del passo carrabile paga un’apposita tassa che gli consente l’accesso dei veicoli alla sua proprietà privata. Le norme sul rispetto civile reciproco vengono dettate dal buon senso. ;-) [/QUOTE]
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