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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 76503"><p>In realtà credo che non sia strano. Il fatto che non faccia piacere non vuol dire che sia strano, ecco tutto.</p><p></p><p>Quand'ho comprato casa io a Roma, nel 1999, nel COMPROMESSO (alias preliminare di compravendita) c'era scritto testualmente:</p><p></p><p>"Per patto espresso, a carico della parte promittente acquirente resteranno, <u>indipendentemente dalla data di consegna</u>, le <strong>semestralita'</strong> relative al mutuo accollato, a partire da quella di scadenza successiva alla data del 28/09/1999. Il mutuo di cui sopra non e' stato ancora frazionato, e la parte promittente venditrice si riserva di chiedere il frazionamento relativo in relazione al corso delle vendite, al momento che riterra' piu' opportuno nel proprio interesse. Fino a quando non sara' formalizzato il frazionamento del mutuo, la parte acquirente sara' tenuta a versare, entro i termini stabiliti dall'Istituto mutuante, la quota <u>dell'intera rata di mutuo</u> relativa all'immobile oggetto del presente atto alla societa' promittente venditrice, e da essa ricevera' una quietanza che fara' riferimento alla nota di addebito ricevuta dall'Istituto di credito, e ne conterra' gli elementi essenziali ai fini della giustificazione del pagamento. Se le rate suddette venissero per qualsivoglia ragione, e nonostante l'obbligo al pagamento da parte della promittente acquirente, pagate dalla promittente venditrice, la parte promittente acquirente si impegna a rimborsarle entro quindici giorni dalla richiesta della parte promittente venditrice; in caso di ritardo, la parte promittente acquirente sara' tenuta al pagamento degli interessi di mora addebitati dall'Istituto mutuante, ed al risarcimento di eventuali danni, salvo quanto in prosieguo previsto. Qualora in sede di frazionamento la quota del mutuo edilizio da accollare alla parte promittente acquirente fosse diversa da quella indicata, si procedera' tra le parti ai relativi conguagli da effettuarsi in contanti entro quindici giorni dalla comunicazione che ne dara' la parte promittente venditrice".</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 1 .</em>...</p><p></p><p>Ti faccio notare che io, pur avendo versato caparra confirmatoria il 28 Settembre 1999, mi sono accollato - per patto espresso - l'intera semestralità del mutuo, dal 1° Luglio 1999 al 31 Dicembre 1999: così decise la società costruttrice / venditrice. "Così è, se vi pare".</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 7 minuti .</em>...</p><p></p><p>Per completezza, riporto anche la porzione di rogito (Novembre 1999) che riguarda le caratteristiche del mutuo:</p><p></p><p>"In particolare la parte acquirente prende atto che trattasi di mutuo in Lire italiane, a tasso variabile, ammortizzabile in quaranta semestralità di cui la prima scadrà il 31 dicembre 1999, e che per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo dovrà essere corrisposto all'Istituto mutuante un compenso pari all'1% del capitale anticipatamente restituito. <strong>Il mutuo di cui sopra non e' ancora stato frazionato, e la Società si riserva di chiedere il frazionamento relativo in relazione al corso delle vendite</strong>. L'accollo viene effettuato alle condizioni e durata previste negli atti di mutuo su indicati e il frazionamento del mutuo stesso, secondo i criteri di ripartizione e condizioni che l'Istituto autonomamente adottera' senza che nulla possa essere eccepito da essa parte acquirente. Per patto espresso, a carico della parte acquirente resteranno, <u>indipendentemente dalla data di consegna</u>, soltanto le <u>semestralita' relative al mutuo accollato</u>, a partire dalla <strong><u>intera semestralità scadente il 31 dicembre 1999</u></strong>. Fino a quando non sara' stato formalizzato il frazionamento del mutuo, la parte acquirente sara' tenuta a versare, entro i termini stabiliti dall'Istituto mutuante, l'intera rata di mutuo prevista, relativa all'immobile con il presente atto venduto, salvo conguaglio, alla Società, e da essa ricevera' una quietanza che fara' riferimento alla nota di addebito ricevuta dall'Istituto di credito, e ne conterra' gli elementi essenziali ai fini della giustificazione del pagamento. Se le rate suddette venissero per qualsivoglia motivo e nonostante l'obbligo al pagamento da parte della parte acquirente, pagate dalla Società venditrice, la parte acquirente si impegna a rimborsarle entro quindici giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima; in caso di ritardo, la parte acquirente sara' tenuta al pagamento degli interessi di mora addebitati dall'Istituto mutuante, ed al risarcimento di eventuali danni, salvo quanto in prosieguo previsto. Qualora in sede di frazionamento la quota del mutuo edilizio da accollare all'acquirente fosse diversa da quella indicata, si procedera' tra le parti ai relativi conguagli da effettuarsi in contanti entro quindici giorni dalla comunicazione che ne dara' la venditrice. Stante così la regolamentazione dell'intero prezzo, la Società venditrice rinuncia all'ipoteca legale".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 76503"] In realtà credo che non sia strano. Il fatto che non faccia piacere non vuol dire che sia strano, ecco tutto. Quand'ho comprato casa io a Roma, nel 1999, nel COMPROMESSO (alias preliminare di compravendita) c'era scritto testualmente: "Per patto espresso, a carico della parte promittente acquirente resteranno, [U]indipendentemente dalla data di consegna[/U], le [B]semestralita'[/B] relative al mutuo accollato, a partire da quella di scadenza successiva alla data del 28/09/1999. Il mutuo di cui sopra non e' stato ancora frazionato, e la parte promittente venditrice si riserva di chiedere il frazionamento relativo in relazione al corso delle vendite, al momento che riterra' piu' opportuno nel proprio interesse. Fino a quando non sara' formalizzato il frazionamento del mutuo, la parte acquirente sara' tenuta a versare, entro i termini stabiliti dall'Istituto mutuante, la quota [U]dell'intera rata di mutuo[/U] relativa all'immobile oggetto del presente atto alla societa' promittente venditrice, e da essa ricevera' una quietanza che fara' riferimento alla nota di addebito ricevuta dall'Istituto di credito, e ne conterra' gli elementi essenziali ai fini della giustificazione del pagamento. Se le rate suddette venissero per qualsivoglia ragione, e nonostante l'obbligo al pagamento da parte della promittente acquirente, pagate dalla promittente venditrice, la parte promittente acquirente si impegna a rimborsarle entro quindici giorni dalla richiesta della parte promittente venditrice; in caso di ritardo, la parte promittente acquirente sara' tenuta al pagamento degli interessi di mora addebitati dall'Istituto mutuante, ed al risarcimento di eventuali danni, salvo quanto in prosieguo previsto. Qualora in sede di frazionamento la quota del mutuo edilizio da accollare alla parte promittente acquirente fosse diversa da quella indicata, si procedera' tra le parti ai relativi conguagli da effettuarsi in contanti entro quindici giorni dalla comunicazione che ne dara' la parte promittente venditrice". [i]Aggiunto dopo 1 .[/i]... Ti faccio notare che io, pur avendo versato caparra confirmatoria il 28 Settembre 1999, mi sono accollato - per patto espresso - l'intera semestralità del mutuo, dal 1° Luglio 1999 al 31 Dicembre 1999: così decise la società costruttrice / venditrice. "Così è, se vi pare". [i]Aggiunto dopo 7 minuti .[/i]... Per completezza, riporto anche la porzione di rogito (Novembre 1999) che riguarda le caratteristiche del mutuo: "In particolare la parte acquirente prende atto che trattasi di mutuo in Lire italiane, a tasso variabile, ammortizzabile in quaranta semestralità di cui la prima scadrà il 31 dicembre 1999, e che per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo dovrà essere corrisposto all'Istituto mutuante un compenso pari all'1% del capitale anticipatamente restituito. [B]Il mutuo di cui sopra non e' ancora stato frazionato, e la Società si riserva di chiedere il frazionamento relativo in relazione al corso delle vendite[/B]. L'accollo viene effettuato alle condizioni e durata previste negli atti di mutuo su indicati e il frazionamento del mutuo stesso, secondo i criteri di ripartizione e condizioni che l'Istituto autonomamente adottera' senza che nulla possa essere eccepito da essa parte acquirente. Per patto espresso, a carico della parte acquirente resteranno, [U]indipendentemente dalla data di consegna[/U], soltanto le [U]semestralita' relative al mutuo accollato[/U], a partire dalla [B][U]intera semestralità scadente il 31 dicembre 1999[/U][/B]. Fino a quando non sara' stato formalizzato il frazionamento del mutuo, la parte acquirente sara' tenuta a versare, entro i termini stabiliti dall'Istituto mutuante, l'intera rata di mutuo prevista, relativa all'immobile con il presente atto venduto, salvo conguaglio, alla Società, e da essa ricevera' una quietanza che fara' riferimento alla nota di addebito ricevuta dall'Istituto di credito, e ne conterra' gli elementi essenziali ai fini della giustificazione del pagamento. Se le rate suddette venissero per qualsivoglia motivo e nonostante l'obbligo al pagamento da parte della parte acquirente, pagate dalla Società venditrice, la parte acquirente si impegna a rimborsarle entro quindici giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima; in caso di ritardo, la parte acquirente sara' tenuta al pagamento degli interessi di mora addebitati dall'Istituto mutuante, ed al risarcimento di eventuali danni, salvo quanto in prosieguo previsto. Qualora in sede di frazionamento la quota del mutuo edilizio da accollare all'acquirente fosse diversa da quella indicata, si procedera' tra le parti ai relativi conguagli da effettuarsi in contanti entro quindici giorni dalla comunicazione che ne dara' la venditrice. Stante così la regolamentazione dell'intero prezzo, la Società venditrice rinuncia all'ipoteca legale". [/QUOTE]
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