Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Comprare un' altra casa..
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 114615" data-attributes="member: 7232"><p>È previsto un credito d’imposta per le persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo</p><p>dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla</p><p>vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.</p><p>Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all’ammontare</p><p>dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.</p><p>Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a IVA prima</p><p>del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto,</p><p>all’epoca, si applicava in ogni caso l’IVA ridotta) ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della</p><p>legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in</p><p>possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.</p><p>Il credito d’imposta può essere utilizzato:</p><p>• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto</p><p>• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito</p><p>• in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto</p><p>• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24</p><p>(usando il codice tributo 6602).</p><p>Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione</p><p>nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta</p><p>di registro dovuta per lo stesso atto.</p><p>Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto</p><p>con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia</p><p>in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.</p><p>Vedi pagina 15 di :</p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario2012+parte+II+online_0709.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario2012+parte+II+online_0709.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 114615, member: 7232"] È previsto un credito d’imposta per le persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a IVA prima del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all’epoca, si applicava in ogni caso l’IVA ridotta) ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa. Il credito d’imposta può essere utilizzato: • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti. Vedi pagina 15 di : [url]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario2012+parte+II+online_0709.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4[/url] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Comprare un' altra casa..
Alto