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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 418131" data-attributes="member: 15253"><p>È opportuno sapere anche quanto dispone l'art. 980 c.c.:</p><p><em>L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, <u>se ciò non è vietato dal titolo costitutivo</u>.</em></p><p><em>La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.</em></p><p></p><p>Quindi, se l'usufruttuario omettesse la notifica al proprietario, la vendita sarebbe valida lo stesso, ma l'usufruttuario diventerebbe responsabile, insieme con l'acquirente, vale a dire in solido con lui, nei confronti del nudo proprietario, per gli eventuali inadempimenti che si verificassero dopo la cessione. Per esempio, se l'acquirente dell’usufrutto non dovesse provvedere alle spese di manutenzione ordinaria del bene, risponderebbe delle stesse anche il venditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 418131, member: 15253"] È opportuno sapere anche quanto dispone l'art. 980 c.c.: [I]L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, [U]se ciò non è vietato dal titolo costitutivo[/U]. La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.[/I] Quindi, se l'usufruttuario omettesse la notifica al proprietario, la vendita sarebbe valida lo stesso, ma l'usufruttuario diventerebbe responsabile, insieme con l'acquirente, vale a dire in solido con lui, nei confronti del nudo proprietario, per gli eventuali inadempimenti che si verificassero dopo la cessione. Per esempio, se l'acquirente dell’usufrutto non dovesse provvedere alle spese di manutenzione ordinaria del bene, risponderebbe delle stesse anche il venditore. [/QUOTE]
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