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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 371786" data-attributes="member: 46111"><p>Il Condominio è responsabile della manutenzione di tutti gli scarichi comuni inclusi quelli che hanno origine(ingresso) da un terrazzo/lastrico ad uso esclusivo...salvo sia dimostrabile che dell'occlusione abbia responsabilità il proprietario/utilizzatore.</p><p>Faccio un esempio di 3 casi:</p><p></p><p>1- Il proprietario/utilizzatore del terrazzo ha disposto sullo stesso piante/alberi a foglie caduche trascurandone la pulizia con consueguente blocco delle bocchette o dei tubi; oppure ha lasciato che i figli "pestiferi" giocassero con oggetti che poi abbiano occluso gli anzidetti = la colpa è da ascrivere in via esclusiva a tale proprietario.</p><p></p><p>2- Il proprietario/utilizzatore del terrazzo è assente e non ha posizionato alcunchè che possa generare occlusione = la responsabilità è del Condominio</p><p></p><p>3- L'occlusione può essere anche una combinazione dei 2 motivi precedenti (presenza di piante sul terrazzo ma anche di alberi a ridosso dei confini = si avrà un concorso di colpa (auguri al perito/Giudice che dovrà stabilire le quote)</p><p></p><p>Compete la responsabilità come del caso 2 nella concomitanza di bocchette di sezione ridotta ed evento atmosferico eccezionale = Condominio.</p><p></p><p></p><p>Tanto per citarne alcune:</p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449.</strong></span></p><p><strong>Tribunale di Milano (Sentenza 6 giugno 2017, n. 6353</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 371786, member: 46111"] Il Condominio è responsabile della manutenzione di tutti gli scarichi comuni inclusi quelli che hanno origine(ingresso) da un terrazzo/lastrico ad uso esclusivo...salvo sia dimostrabile che dell'occlusione abbia responsabilità il proprietario/utilizzatore. Faccio un esempio di 3 casi: 1- Il proprietario/utilizzatore del terrazzo ha disposto sullo stesso piante/alberi a foglie caduche trascurandone la pulizia con consueguente blocco delle bocchette o dei tubi; oppure ha lasciato che i figli "pestiferi" giocassero con oggetti che poi abbiano occluso gli anzidetti = la colpa è da ascrivere in via esclusiva a tale proprietario. 2- Il proprietario/utilizzatore del terrazzo è assente e non ha posizionato alcunchè che possa generare occlusione = la responsabilità è del Condominio 3- L'occlusione può essere anche una combinazione dei 2 motivi precedenti (presenza di piante sul terrazzo ma anche di alberi a ridosso dei confini = si avrà un concorso di colpa (auguri al perito/Giudice che dovrà stabilire le quote) Compete la responsabilità come del caso 2 nella concomitanza di bocchette di sezione ridotta ed evento atmosferico eccezionale = Condominio. Tanto per citarne alcune: [SIZE=4][B]Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449.[/B][/SIZE] [B]Tribunale di Milano (Sentenza 6 giugno 2017, n. 6353[/B] [/QUOTE]
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