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Compravendita immobiliare . Novità eclatante . Il notaio trattiene le somme fino a trascrizione
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 168949" data-attributes="member: 4594"><p>la legge di stabilita' appena approvata dal Parlamento conferma:</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>da art. 63 ad art 67 - Nuovo compito del Notaio </strong></span></p><p><strong>63.</strong> Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:</p><p>a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;</p><p><img src="http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_070_/_norme_tributi_/_diritto/L18/695877496/VideoBox_180x150/IlSole24Ore/Autopromo_SOLE_square/square_INVENDUTO_Sole.html/582f48614c3145364f524141434d4c61?_RM_EMPTY_&" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;</p><p>c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.</p><p><strong>64.</strong>La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.</p><p><strong>65.</strong>Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.</p><p><strong>66.</strong>Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vi-gente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.</p><p><strong>67.</strong>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.</p><p></p><p><strong>Commento</strong></p><p>In sostanza : il notaio riceve il denaro dal compratore, lo trattiene e lo "blinda" in un conto segregato tal che anche se dovesse decedere, il denaro "Blind-Trust" non si confonderebbe con le sue disponibilità personali ( no confusione con la successione ) nè tale fondo è attaccabile in altro modo. Appena trascritto regolarmente l'atto, il Notaio consegnerà ovviamente la somma al venditore .</p><p></p><p><strong>Critica personale :</strong> Visto che s'è fatto 30 si poteva fare 31; ossia svincolare il denaro dopo il consolidamento dell'ipoteca che in genere avviane una decina di gg dopo la trascrizione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 168949, member: 4594"] la legge di stabilita' appena approvata dal Parlamento conferma: [SIZE=5][B]da art. 63 ad art 67 - Nuovo compito del Notaio [/B][/SIZE] [B]63.[/B] Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria; [IMG]http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_070_/_norme_tributi_/_diritto/L18/695877496/VideoBox_180x150/IlSole24Ore/Autopromo_SOLE_square/square_INVENDUTO_Sole.html/582f48614c3145364f524141434d4c61?_RM_EMPTY_&[/IMG] b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. [B]64.[/B]La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. [B]65.[/B]Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata. [B]66.[/B]Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vi-gente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67. [B]67.[/B]Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 63 a66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati. [B]Commento[/B] In sostanza : il notaio riceve il denaro dal compratore, lo trattiene e lo "blinda" in un conto segregato tal che anche se dovesse decedere, il denaro "Blind-Trust" non si confonderebbe con le sue disponibilità personali ( no confusione con la successione ) nè tale fondo è attaccabile in altro modo. Appena trascritto regolarmente l'atto, il Notaio consegnerà ovviamente la somma al venditore . [B]Critica personale :[/B] Visto che s'è fatto 30 si poteva fare 31; ossia svincolare il denaro dopo il consolidamento dell'ipoteca che in genere avviane una decina di gg dopo la trascrizione [/QUOTE]
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