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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 61618" data-attributes="member: 7232"><p>LA normativa LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978) </p><p>CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. </p><p><a href="http://questure.poliziadistato.it/Bologna/articolo-6-77-5044-1.htm" target="_blank">Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 61618, member: 7232"] LA normativa LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. [url=http://questure.poliziadistato.it/Bologna/articolo-6-77-5044-1.htm]Polizia di Stato - Questure sul web - Bologna[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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