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Testo
<blockquote data-quote="Jrogin" data-source="post: 41940" data-attributes="member: 3351"><p>Riporto un estrato della segnalataci dall'ottimo Marco Costa:</p><p></p><p>Articolo 24</p><p>(Case e appartamenti per vacanze)</p><p></p><p>1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. </p><p></p><p>2. Agli effetti della presente legge è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al comma 1, più di tre unità abitative.</p><p></p><p>3. In deroga a quanto disposto al comma 2, è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.</p><p></p><p>4. Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.</p><p></p><p>Articolo 25</p><p>(Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)</p><p></p><p>1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa.</p><p></p><p>2. In deroga a quanto disposto al comma 1, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l’assoggettabilità alle disposizioni di cui all’articolo 24.</p><p></p><p>3. Le agenzie immobiliari intermediano la locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico quali mandatarie iscritte nella specifica sezione “mandatari a titolo oneroso” del ruolo di cui all’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 (modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jrogin, post: 41940, member: 3351"] Riporto un estrato della segnalataci dall'ottimo Marco Costa: Articolo 24 (Case e appartamenti per vacanze) 1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. 2. Agli effetti della presente legge è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al comma 1, più di tre unità abitative. 3. In deroga a quanto disposto al comma 2, è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1. 4. Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Articolo 25 (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico) 1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa. 2. In deroga a quanto disposto al comma 1, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l’assoggettabilità alle disposizioni di cui all’articolo 24. 3. Le agenzie immobiliari intermediano la locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico quali mandatarie iscritte nella specifica sezione “mandatari a titolo oneroso” del ruolo di cui all’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 (modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore). [/QUOTE]
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