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Comunione di beni mobili ed immobili dopo il matrimonio
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 285252" data-attributes="member: 15253"><p>No, ma il coniuge che ha partecipato alle spese per la costruzione ha un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge delle somme che ha sborsato.</p><p>Sì, ma è applicabile l'art. 184 c.c. Se ha venduto beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c. senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati, i relativi atti sono annullabili.</p><p>Se invece gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p><p>Finché è in vita, il coniuge può liberamente disporre del <u>suo</u> patrimonio. Fermo restando che, come l'altro coniuge, è tenuto, in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.</p><p>Sarà dopo la sua morte che i suoi eredi legittimari, se lesi nelle loro quote di riserva, potranno eventualmente agire in riduzione, contro i beneficiari degli atti lesivi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 285252, member: 15253"] No, ma il coniuge che ha partecipato alle spese per la costruzione ha un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge delle somme che ha sborsato. Sì, ma è applicabile l'art. 184 c.c. Se ha venduto beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c. senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati, i relativi atti sono annullabili. Se invece gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione. Finché è in vita, il coniuge può liberamente disporre del [U]suo[/U] patrimonio. Fermo restando che, come l'altro coniuge, è tenuto, in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Sarà dopo la sua morte che i suoi eredi legittimari, se lesi nelle loro quote di riserva, potranno eventualmente agire in riduzione, contro i beneficiari degli atti lesivi. [/QUOTE]
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