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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 309000" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 21, comma 3-bis del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005):</p><p><em>È considerata <strong> scorretta</strong> la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.</em></p><p></p><p>Inoltre, l'art. 28, comma 1 del D.L. n. 1/2012 recita:</p><p><em>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, <strong>sono tenuti ad accettar</strong>e, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo,<strong> la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato</strong>; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.</em></p><p></p><p>Puoi segnalare l'abuso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che oltre a vietare la pratica commerciale scorretta, potrà irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista (da 5.000 euro a 5.000.000 euro, ex art. 27, comma 9 del Codice del consumo).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 309000, member: 15253"] Art. 21, comma 3-bis del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005): [I]È considerata [B] scorretta[/B] la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.[/I] Inoltre, l'art. 28, comma 1 del D.L. n. 1/2012 recita: [I]Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, [B]sono tenuti ad accettar[/B]e, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo,[B] la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato[/B]; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.[/I] Puoi segnalare l'abuso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che oltre a vietare la pratica commerciale scorretta, potrà irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista (da 5.000 euro a 5.000.000 euro, ex art. 27, comma 9 del Codice del consumo). [/QUOTE]
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