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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 32383" data-attributes="member: 13295"><p>Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso. di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.</p><p></p><p>* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854</p><p></p><p>Questa massima della Suprema Corte afferma che non essendo il sottotetto incluso nella descizione delle parti comuni, si deve presumere di pertinenza del proprietario dell'ultimo piano, salvo che non risulti una diversa destinazione. In sostanza la diversa destinazione, ove risultasse, potrebbe essere stata voluta dal costruttore ab origine, ma ciò occorre che risulti da atto scritto: o dal regolamento condominiale o espressamente nell'atto di acquisto. Ove non sussista alcun atto scritto in merito il sottotetto è di Sua pertinenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 32383, member: 13295"] Il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso. di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa. * Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854 Questa massima della Suprema Corte afferma che non essendo il sottotetto incluso nella descizione delle parti comuni, si deve presumere di pertinenza del proprietario dell'ultimo piano, salvo che non risulti una diversa destinazione. In sostanza la diversa destinazione, ove risultasse, potrebbe essere stata voluta dal costruttore ab origine, ma ciò occorre che risulti da atto scritto: o dal regolamento condominiale o espressamente nell'atto di acquisto. Ove non sussista alcun atto scritto in merito il sottotetto è di Sua pertinenza. [/QUOTE]
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